I soci di una SRL pagano le tasse anche se non vengono distribuiti utili?
Se la SRL realizza utili ma non delibera distribuzioni, i soci non pagano imposte personali. La tassazione societaria (IRES e IRAP) resta in capo alla società. L’imposta per i soci scatta solo quando gli utili vengono deliberati e distribuiti.
Una SRL chiude l’anno con 200.000 euro di utile netto. I soci decidono di non distribuire nulla e di accantonare tutto a riserva. Devono comunque pagare tasse personali su quell’utile? Basta che l’utile esista in bilancio per generare un’imposta personale?
La risposta alla domanda su se i soci di una SRL paghino le tasse anche senza distribuzione di utili è no — nel regime ordinario. La tassazione societaria e quella dei soci sono due momenti distinti, che seguono logiche diverse. Capire questa distinzione è fondamentale per chi gestisce una società di capitali.
Indice
La separazione tra società e soci: il principio base
La SRL è una società di capitali con autonomia patrimoniale perfetta: risponde delle proprie obbligazioni solo con il proprio patrimonio, e i soci rispondono nei limiti dei conferimenti. Questa separazione vale anche sul piano fiscale.
Il reddito prodotto dalla SRL è tassato in capo alla società tramite IRES — aliquota ordinaria del 24% — e IRAP — aliquota ordinaria del 3,9%, variabile per Regione. Queste imposte sono dovute dalla società indipendentemente da qualsiasi decisione di distribuzione. L’utile di bilancio viene tassato a livello societario anche se resterà nella società per sempre.
I soci sono tassati separatamente, su ciò che effettivamente percepiscono dalla società. Se non percepiscono nulla, non pagano nulla — salvo l’eccezione del regime di trasparenza, di cui si parlerà più avanti.
Il principio di cassa: la tassazione scatta alla distribuzione
Per i soci persone fisiche, la tassazione sui dividendi segue il principio di cassa: si paga nel momento in cui il dividendo è incassato o comunque messo a disposizione, non quando la società produce l’utile.
Ma attenzione: il momento rilevante non è necessariamente il pagamento materiale del denaro. La tassazione scatta quando l’assemblea delibera la distribuzione degli utili, perché da quel momento sorge il
Le tre situazioni diverse: utili non distribuiti, a riserva, deliberati
Esistono tre situazioni distinte con conseguenze fiscali completamente diverse.
Utili che emergono dal bilancio senza delibera di distribuzione: la società paga IRES e IRAP, i soci non pagano nulla. Non nasce nessun diritto di credito, nessun reddito di capitale. L’utile resta nel patrimonio netto come “utile portato a nuovo”.
Utili accantonati a riserva: l’assemblea delibera di destinare l’utile alla riserva legale o straordinaria. La società ha già pagato le imposte sul risultato. I soci non sono tassati, perché non sorge alcun diritto alla distribuzione. La tassazione in capo ai soci si verificherà solo se e quando quelle riserve saranno in futuro distribuite.
Utili deliberati in distribuzione: qui scatta la tassazione per i soci. Con la delibera nasce il diritto di credito. Per i soci persone fisiche non imprenditori, la società applica una ritenuta a titolo d’imposta del 26% e la versa all’erario. Il socio non deve fare altro — a meno di casi particolari.
Facciamo un esempio pratico. La Rossi & Bianchi SRL ha tre soci persone fisiche e chiude l’anno con 300.000 euro di utile. L’assemblea decide: 100.000 euro a riserva legale, 200.000 euro distribuiti ai soci. La società paga IRES sull’intero utile di 300.000 euro. I soci pagano le tasse solo sui 200.000 euro distribuiti — la società trattiene il 26% e versa all’erario. Sui 100.000 accantonati a riserva, i soci non pagano nulla.
Cosa succede se il socio rinuncia al dividendo deliberato
Una situazione particolare si verifica quando l’assemblea delibera la distribuzione, ma il socio decide di rinunciare al proprio credito per lasciare le somme nella società. Dal punto di vista fiscale, la tassazione è già scattata con la delibera: il diritto di credito è sorto, gli utili si considerano percepiti. La rinuncia successiva non elimina l’obbligo tributario.
L’eccezione: il regime di trasparenza fiscale
Esiste un regime opzionale — la trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 del TUIR — in cui la logica cambia radicalmente. Le SRL che soddisfano determinati requisiti possono optare per questo regime, in base al quale il reddito imponibile della società viene imputato direttamente ai soci, in proporzione alle rispettive quote, indipendentemente dall’effettiva distribuzione.
In questo caso i soci sono tassati “a monte” anche senza ricevere nulla. Il vantaggio è che la successiva distribuzione di quegli utili già tassati per trasparenza è fiscalmente neutra: non si paga due volte.
Ma si tratta di un regime eccezionale che richiede specifica opzione. Se la SRL non ha optato per la trasparenza — la situazione più comune — vale la regola ordinaria descritta sopra: nessuna tassazione per i soci finché non c’è distribuzione.