Riforma forense: società, compensi e nuove regole per avvocati

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Autore: Angelo Greco

27 maggio 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

La Camera approva il disegno di legge delega sull’ordinamento forense. Novità su esame, tirocinio rimborsato, società tra professionisti e limiti ai compensi.

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L’architettura del sistema legale italiano cambia volto per adattarsi alle dinamiche del mercato contemporaneo. Con il primo via libera della Camera al disegno di legge delega, la riforma forense si appresta a riscrivere le regole generali per l’accesso e l’esercizio della professione legale. Il provvedimento, atteso ora al Senato per un’approvazione che si preannuncia rapida, introduce un nuovo impianto normativo destinato a valere universalmente per tutti i professionisti. La ratio della legge è netta: svecchiare un sistema immobile da quattordici anni, fissando princìpi validi erga omnes. Le

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novità per gli avvocatispaziano dalla riserva di competenze nella consulenza legale, passando per la revisione dei compensi professionali, fino all’apertura verso nuove cariche societarie e ai contratti di collaborazione. Il Governo avrà sei mesi di tempo per tradurre i criteri direttivi in decreti legislativi attuativi.

Le attività riservate in esclusiva agli iscritti

Il cuore del disegno di legge traccia un perimetro netto attorno alle competenze esclusive della categoria, limitando le incursioni esterne. L’ordinamento stabilisce che l’attività di assistenza stragiudiziale e la consulenza legale, qualora risultino strettamente collegate all’attività giurisdizionale e vengano svolte in maniera sistematica e organizzata, diventano una prerogativa assoluta degli iscritti all’albo. Questa riserva tollera unicamente le eccezioni palesemente previste dalle norme a favore di chi esercita altre professioni regolamentate in specifici settori del diritto. Una disciplina peculiare viene inoltre ritagliata per i giuristi d’impresa: a queste figure è consentito operare attraverso contratti di lavoro subordinato o mediante prestazioni d’opera continuative e coordinate, a patto che la consulenza e l’assistenza avvengano nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

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La libera pattuizione e le regole sui compensi

Sul fronte economico, la nuova impalcatura normativa sancisce il principio della libera pattuizione degli onorari tra il difensore e il proprio assistito. L’accordo finanziario dovrà obbligatoriamente rispettare un criterio di proporzionalità, misurato sulla base della quantità e della qualità del lavoro intellettuale erogato, ammettendo la possibilità di legare la parcella al raggiungimento degli obiettivi concordati. In assenza di un patto scritto, la liquidazione avverrà applicando i parametri forensi ufficiali, i quali dovranno subire un aggiornamento ministeriale ogni due anni. Il testo legislativo traccia però un confine invalicabile: la libertà di negoziare il prezzo della prestazione non autorizza mai deroghe alle disposizioni previste in materia di equo compenso, che restano pienamente cogenti per arginare lo strapotere dei contraenti forti.

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L’esercizio in forma societaria e il capitale

L’evoluzione del comparto giuridico spinge inevitabilmente verso forme di aggregazione strutturata. Il legislatore ammette l’esercizio della professione attraverso la costituzione di società di persone, società di capitali oppure cooperative. Per scongiurare il rischio di derive puramente commerciali e proteggere la funzione difensiva, la norma fissa vincoli stringenti sulla composizione societaria:

  • gli avvocati, o in alternativa una compagine mista composta da legali e altri professionisti iscritti ai rispettivi albi, devono detenere sempre almeno i due terzi del capitale sociale;

  • la medesima maggioranza qualificata dei due terzi è richiesta in modo imperativo per l’esercizio dei diritti di voto all’interno dell’organismo direttivo;

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  • la distribuzione degli utili non deve in alcuna circostanza provocare condizionamenti all’indipendenza, all’autonomia intellettuale e alla libertà decisionale dei soci professionisti durante l’esercizio del mandato;

Incompatibilità abolite e collaborazioni monocommittenza

Un profondo taglio viene inferto alle storiche cause di incompatibilità. Il professionista legale avrà la facoltà di assumere, senza rischiare la radiazione, il ruolo di amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore all’interno di società di capitali. Il raggio d’azione si espande formalmente anche alla gestione dei patrimoni immobiliari e allo sport, sdoganando in via definitiva le cariche di amministratore di condominio e di agente sportivo. Parallelamente, il disegno di legge introduce nuove tutele contrattuali per i legali che prestano la propria opera in via continuativa e retribuita per altri colleghi, associazioni, reti multidisciplinari dotate di soggettività giuridica o società tra avvocati. In questi precisi scenari, verrà introdotta una disciplina organica capace di regolare i rapporti interni attraverso veri e propri contratti lavorativi di monocommittenza o di collaborazione continuativa.

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Tirocinio rimborsato, esame di stato e sanzioni disciplinari

L’accesso all’avvocatura subisce una revisione strutturale, delineando un percorso più rapido ma selettivo. La durata del tirocinio viene fissata a diciotto mesi, inserendo l’obbligo esplicito di riconoscere un rimborso spese all’aspirante avvocato. Sul versante dell’abilitazione, la nuova modalità d’esame tornerà a prevedere una prova scritta affiancata da un esame orale articolato. Considerando l’urgenza e la mancata proroga delle vecchie regole post-emergenziali, la disciplina della prova abilitante verrà verosimilmente introdotta a breve tramite un decreto legge di immediata applicazione. Infine, l’impianto sanzionatorio si rinnova per garantire maggiore equità: l’azione disciplinare si prescriverà in sei anni dal compimento del fatto illecito, troverà cittadinanza l’istituto della riabilitazione e sorgerà un rito procedurale semplificato per sanzionare con tempestività le condotte deontologiche di minore gravità.

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