Schiamazzi notturni fuori dal locale: quando il gestore non è responsabile

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Autore: Maria Monteleone

08 marzo 2015

Avvocato. Esperta in diritto civile, diritto tributario, diritto bancario, diritto di famiglia, tutela del consumatore. Mediatore civile e commerciale. Specializzata in Professioni Legali. Laureata con lode in Giurisprudenza. Curatore della rubrica "Law and Financial" in materia di Fisco e Riscossione.

Clienti chiassosi davanti a bar, pub e discoteche: se il gestore li controlla, non è responsabile del disturbo arrecato alle persone che abitano nel quartiere.

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Il gestore del bar non è responsabile degli schiamazzi notturni se ha chiesto ai clienti di evitare rumori molesti fuori dal locale. A tal fine basta che il gestore si sia attivato tramite avvisi personali oppure appositi cartelli diretti ai clienti.

Lo ha affermato una recente sentenza della Cassazione [1] che ha escluso la responsabilità penale di un gestore del bar per gli schiamazzi notturni fuori dal proprio locale.

La pronuncia si pone in contrasto con il precedente orientamento della giurisprudenza, rappresentando, pertanto, un’interpretazione particolarmente interessante.

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L’esclusione di responsabilità deriva, secondo i giudici, dal fatto che il gestore del locale faccia quanto gli è possibile per evitare che gli avventori disturbino la quiete pubblica, avvisandoli – per esempio – tramite un cartello posto all’esterno del locale e l’espresso avviso da parte del personale.

Tale pronuncia si allinea all’orientamento proposto dalla stessa Cassazione lo scorso anno [2].

Come detto, sulla questione della responsabilità del titolare del locale per schiamazzi esterni, la giurisprudenza non è sempre concorde [3].

“Consentire” ai propri clienti di disturbare l’occupazione o il riposo delle persone può costituire reato [4] del quale il gestore di un locale è spesso ritenuto responsabile per il solo fatto che gli schiamazzi notturni sono direttamente

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legati all’esistenza del locale stesso.

Nessun dubbio sorge quando i rumori molesti (per esempio musica ad alto volume) provengono dall’interno del locale; in questo caso la gestione della situazione e la relativa responsabilità sono completamente nelle mani del titolare il quale può concretamente eliminare la condotta illecita (abbassando il volume).

Diverso è il caso dei rumori molesti all’esterno del locale; è pur vero che il “raggruppamento” di persone può essere connesso all’esistenza del locale, ma non per questo il gestore deve essere ritenuto responsabile in ogni caso degli schiamazzi dei clienti.

Ciò in quanto egli spesso non può concretamente impedirli, non avendo una tale forza coercitiva nei confronti degli avventori, specie se si considera l’interesse a fidelizzarli e non allontanarli dal proprio locale.

Certo, però, può e deve intervenire per evitare situazioni illecite; in tal modo, anche quando non dovesse riuscire ad evitare gli schiamazzi, avrà comunque fatto il possibile e non potrà essere punito.

Secondo i giudici allora il gestore del locale davanti al quale sostano i clienti chiassosi è esente da responsabilità penale se in qualche modo esercita un potere di controllo, con avvisi scritti e/o orali alla clientela.

L’omissione di controllo e di intervento (nei limiti del possibile, non potendo costringere i clienti a stare zitti) rende invece il gestore responsabile del disturbo dell’occupazione e del riposo altrui.

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