Licenziamento illegittimo: il risarcimento passa solo dal giudice

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Autore: Redazione

10 marzo 2015

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Contratto a tutele crescenti: il tribunale deve prima accertare le ragioni del lavoratore dipendente.

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Dopo la riforma del lavoro introdotta dal cosiddetto Job Act e, in particolare, dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, la parola più cliccata sul web e più discussa nei bar è “licenziamenti”, complice sicuramente l’attuale crisi economica che vede le aziende ancora in affanno.

Ricapitoliamo: in estrema sintesi, con la nuova legge la regola generale per il licenziamento illegittimo è quella del risarcimento in misura fissa (per ogni anno di servizio, l’ammontare del risarcimento è pari alla retribuzione di due mensilità, con un minimo di 4 mensilità e un massimo di 24). Solo in casi eccezionali è prevista la

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reintegra sul posto di lavoro: ossia, nel caso di aziende con più di 15 dipendenti, per il licenziamento discriminatorio, nullo (orale, in violazione della maternità, ecc.) o disciplinare se il fatto contestato è inesistente. Per una trattazione più completa dell’argomento rinviamo all’articolo: “Il nuovo contratto a tutele crescenti”.

Ma c’è un punto sul quale è necessario un chiarimento, onde non cadere in facili tentazioni che conducono spesso a cause pretestuose e inutili contestazioni al datore di lavoro. Anche con l’entrata in vigore della riforma, il risarcimento non è mai automatico! Ossia, non scatta a semplice richiesta del lavoratore. Al contrario, c’è sempre bisogno, prima, di una

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causa in tribunale e di una sentenza del giudice che, accertati i fatti contestati dal dipendente e ritenutili sussistenti, accerti che il licenziamento è illegittimo e, di conseguenza, condanni l’azienda al pagamento degli importi (importi che, come detto, sono predefiniti per legge).

In pratica, quindi, il lavoratore avrà diritto al risarcimento solo se un giudice accerta che l’interruzione del rapporto è priva di giustificazione o, comunque, invalida.

Come contestare il licenziamento

Attenzione però. Il dipendente non potrà avviare il giudizio senza prima aver contestato espressamente il licenziamento. È una procedura obbligatoria, prevista per legge. Se non viene rispettata, si perde la causa per vizio “formale”.

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Ecco dunque i vari “step” della procedura di licenziamento.

1. Innanzitutto il datore di lavoro intima il licenziamento al dipendente per iscritto.

2. Entro 60 giorni dalla notifica del licenziamento, il dipendente deve impugnare l’atto in via stragiudiziale: il che significa che basta inviare una semplice comunicazione scritta (di proprio pugno o, meglio, dall’avvocato) priva di particolari formalità, nella quale bisogna manifestare l’intenzione di opporsi al licenziamento. Il lavoratore potrà anche chiedere di essere ascoltato oralmente e l’azienda non potrà rifiutarsi.

Se non rispetta questo termine, il dipendente non solo perde la possibilità di fare causa, ma anche di chiedere il

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risarcimento.

Se invece il dipendente comunica la contestazione del licenziamento, si possono verificare due diverse ipotesi.

1 – Il datore di lavoro può mettere a tacere le contestazioni del dipendente, “conciliando” la contestazione (cosiddetta “conciliazione volontaria”). In pratica, per evitare la causa, il datore può offrire, al dipendente licenziato, un assegno circolare di importo (non imponibile ai fini Irpef e non soggetto a contributi) pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 18.

Se il lavoratore accetta l’assegno non può più promuovere il giudizio.

2 – Ma il dipendente è anche libero di non accettare e agire in tribunale. Inizierà quindi la causa e il giudice dovrà accertare se effettivamente il licenziamento è illegittimo e solo in tal caso può disporre il risarcimento a favore del dipendente.

Viceversa, se il tribunale considera valido il recesso dell’azienda, il lavoratore non ottiene alcun risarcimento del danno.

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