Acquisto di una casa proveniente da donazione: nuove regole

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Dal 2024 le norme di legge sulle donazioni cambiano: viene abrogata l’azione di restituzione che gli eredi legittimari potevano intraprendere entro 20 anni.

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La legge di bilancio per il 2024 ha apportato modifiche sostanziali al Codice civile in materia di donazioni e restituzione degli immobili acquistati dal donatario. La riforma influenzerà molto la circolazione dei beni e il finanziamento degli atti di compravendita. Ma in cosa consistono queste modifiche? Le nuove regole riguardano l’acquisto di una casa proveniente da donazione: gli eredi legittimari non potranno più chiederne la restituzione. Ma procediamo con ordine.

Cosa può fare un erede contro le donazioni?

La legge consente all’erede legittimario (il coniuge, i figli, i genitori del defunto) di

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contestare la divisione ereditaria quando il patrimonio lasciato dal defunto non consente di soddisfare la quota minima che la legge riserva al legittimario stesso (la cosiddetta quota di legittima). Questa azione va sotto il nome di azione di riduzione.

L’azione di riduzione non si limita solo alle disposizioni testamentarie ma si può estendere anche alle donazioni fatte in vita dal defunto per aggirare la legittima. Dunque con l’azione di riduzione l’erede legittimario può recuperare la propria quota di legittima rivalendosi contro gli altri eredi e, se ciò non bastasse, contro coloro che hanno ricevuto donazioni dal defunto quando ancora questi era in vita.

Spesso però succede che i donatari vendano i beni ricevuti dal defunto. In questi casi cosa possono fare gli eredi legittimari? La legge consentiva loro di agire anche contro il terzo acquirente con l’azione di restituzione. Approfondiamo questo aspetto qui di seguito.

Cosa cambia con la nuova norma?

Prima del 2024, se un bene veniva donato e tale donazione violava la quota legittima di un erede, quest’ultimo poteva rivendicare il bene da chi lo aveva acquistato dal donatario. Era la cosiddetta

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azione di restituzione che poteva essere intrapresa entro 20 anni dalla donazione stessa.

Se il bene aveva ipoteche o gravami, questi venivano cancellati, mettendo in difficoltà banche e altri creditori.

Con le nuove norme, dal 1° gennaio 2024, un bene donato non potrà più essere rivendicato dal terzo acquirente ma solo dal donatario. In pratica, chi acquista un bene donato non corre più il rischio di doverlo restituire a causa di una donazione passata.

Come influisce sulle banche e sugli acquirenti?

Il fatto che un bene donato potesse essere soggetto a “revocazione” metteva in una posizione di incertezza sia l’acquirente che la banca che concedeva un’ipoteca su quel bene. Con la nuova norma, tali soggetti sono protetti da eventuali rivendicazioni degli eredi legittimari.

Se pertanto una persona lede le quote di legittima dei propri eredi legittimari mediante una o più donazioni, questi ultimi potranno rivalersi solo nei confronti del donatario e non anche dei suoi acquirenti. Chiaramente, essendo stato l’immobile ceduto a terzi, il donatario dovrà risarcire gli eredi in termini economici, corrispondendo loro il controvalore in denaro.

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E se il donatario non può restituire il bene?

Se un legittimario scopre che la sua quota è stata violata da una donazione e il donatario non ha i mezzi per soddisfare quella quota (avendo non solo venduto il bene ricevuto in donazione ma rimanendo di fatto nullatenente), il legittimario non potrà più avere tutela. Questa nuova regola protegge gli acquirenti, ma potrebbe mettere in difficoltà i legittimari.

Cosa accadeva prima con l’azione di restituzione?

Prima delle modifiche, il donatario poteva essere chiamato in giudizio e costretto a restituire il bene o a pagare una somma equivalente.

Conclusione

Le nuove norme del 2024 apportano profonde modifiche al panorama delle donazioni in Italia, equilibrando la protezione degli acquirenti e delle banche con i diritti dei legittimari. Se stai considerando una donazione o hai ricevuto un bene in questo modo, è essenziale informarsi e comprendere appieno le implicazioni di questi cambiamenti.

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