Furto del bancomat e mancato rimborso: come difendersi

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Autore: Angelo Terragno

17 marzo 2015

Avvocato, laureato con 110 e lode presso l’Università del Salento. Iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Lecce. Esercita nelle realtà di Lecce, Brindisi e Taranto. Si occupa in ambito civile di diritto di famiglia, successioni, sinistri stradali, tutela del turismo, mercato dell’arte. In materia penale cura la difesa tecnica per i reati associativi, contro il patrimonio e la persona, si interessa di diritto penitenziario e dei diritti dei detenuti.

Cosa accade se a seguito del furto della carta la banca interessata rifiuta di restituire le somme sottratte?

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Subire un furto del bancomat non è mai piacevole, specie quando si scopre che nell’immediatezza della sottrazione della nostra carta, qualcuno ha compiuto una serie di acquisti o dei prelievi.

Per fortuna però esiste un modo per venire a capo di tali inconvenienti, anche nell’ipotesi in cui la stessa banca neghi il rimborso di quanto sottrattoci.

Andiamo con ordine. Il procedimento per il recupero dei fondi sottratti richiede il rispetto di determinati passaggi: innanzitutto la presentazione di una denuncia alle autorità, l’attivazione del blocco della carta, l’invio una

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raccomandata alla banca (cui si allega la denuncia), in cui si disconoscono le operazioni compiute tra il momento del furto ed il successivo blocco.

L’ordinamento stabilisce che in materia di utilizzo di carte di credito o di debito (come il bancomat, appunto) esista l’obbligo per il consumatore (cliente) di utilizzare il prodotto in maniera conforme, custodendolo adeguatamente, nonché di denunciarne prontamente il furto o lo smarrimento [1].

L’intermediario finanziario (la banca) è tenuto a risarcire le somme sottratte al cliente a seguito del furto della carta: salvo nel caso in cui lo stesso cliente abbia agito con dolo o colpa grave, l’istituto di credito è obbligato a rimborsare il denaro sottratto, con l’esclusione di una

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franchigia di 150 €, la cui perdita resta a carico dell’utente [2].

Nella prassi talvolta avviene che le banche interessate neghino la rifusione delle somme adducendo delle motivazioni pretestuose, giungendo addirittura a sostenere che le operazioni contestate potrebbero essere causate dalla circostanza che il richiedente conservasse nello stesso posto carta e pin di accesso. Tale richiamo fantasioso è utilizzato per inquadrare il comportamento del cliente nel novero della colpa grave che esonera la banca da ogni obbligazione pecuniaria.

Lo strumento migliore per tutelarsi in tali ipotesi è di attivare una procedura davanti all’organismo di Arbitrato Bancario Finanziario

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, figura preposta a risolvere le dispute insorte tra i clienti e gli intermediari finanziari.

Il predetto organismo, che decide su base collegiale, ha affermato con una importantissima pronuncia [3], il principio secondo cui non costituisce colpa grave del consumatore la circostanza che il codice di attivazione della carta si trovi custodito nel medesimo posto in cui è allocata la carta stessa, pertanto la banca è tenuta al risarcimento delle somme sottratte a seguito di furto. L’assunto si basa sulla considerazione che il ladro è ugualmente in grado di potersi procurare in via informatica il necessario codice pin.

Inoltre gli istituti di credito sono obbligati secondo quanto disposto dal codice civile[4] (l’obbligo del buon banchiere) a rifondere le spese sostenute dal cliente quando non dimostrino di fornire sistemi di sicurezza altamente avanzati.

Possiamo concludere che esiste una tutela per il cittadino per evitare che al danno dovuto al furto del bancomat segua la beffa, ancor più dolorosa, del mancato rimborso.

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