Cattivi odori: reato anche se l’impianto è a norma

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Autore: Redazione

24 marzo 2015

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

In materia non esiste una normativa apposita; pertanto bisogna riferirsi alla stretta tollerabilità delle immissioni.

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Rifiuti maleodoranti: come si fa a capire se la puzza supera o meno i limiti legali, visto che non esiste alcuna norma, a riguardo, che fissi dei valori soglia massimi? La risposta, fornita dalla Cassazione con una recente sentenza [1], è piuttosto chiara: corre in soccorso il criterio (generico e rimesso all’interpretazione concreta del giudice) della “normale tollerabilità”. Dunque, per stabilire l’entità delle emissioni, il mezzo per decidere se queste sono tollerabili o meno è il “naso” del vicino di casa e, ovviamente, la testimonianza diretta delle persone a conoscenza dei fatti, che hanno constatato, con la propria esperienza olfattiva, l’insopportabilità degli olezzi.

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Non solo. La Suprema Corte, nel fornire una interpretazione abbastanza rigorosa della materia, ritiene ciò rilevante non solo ai fini civilistici per il risarcimento del danno e l’eventuale divieto di reiterazione delle condotte dannose, ma anche ai fini penali: infatti, scatta il reato anche se – e qui l’aspetto più importante – l’impianto è a norma di legge. Viene quindi ribaltata la tesi secondo cui, quando il proprietario dell’impianto rispetta le prescrizioni normative, non sarebbe configurabile alcun dolo da parte sua. Al contrario, per la condanna in sede penale, è sufficiente che l’asticella delle immissioni superi la “stretta tollerabilità”, senza che sia necessario l’intervento di un perito a verificare l’intollerabilità delle stesse. Bastano solo le dichiarazioni di quanti, abitanti nelle zone limitrofe, abbiano riferito di non poter più sopportare gli odori molesti.

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Insomma, quando non c’è la legge a fissare i requisiti minimi di tollerabilità, interviene la comune esperienza, secondo quindi l’interpretazione del giudice.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 febbraio – 23 marzo 2015, n. 12019
Presidente Fiale – Relatore Mengoni

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 10/6/2013, il Tribunale di Lucca giudicava P.L. colpevole della contravvenzione di cui all’art. 674 cod. pen. e lo condannava alla pena di 200 Euro di ammenda; allo stesso, nella qualità di legale rappresentante della “Kaffa s.r.l..”, era ascritto di aver provocato emissioni in atmosfera che, sebbene conformi ai valori limite di cui alle autorizzazioni, provocavano odori nauseabondi tali da molestare gravemente le persone residenti nella zona.

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2. Propone ricorso per cassazione il P. , a mezzo del proprio difensore, deducendo quattro motivi:
– inosservanza o erronea applicazione di legge penale con riferimento all’art. 674 cod. pen.. Il Tribunale avrebbe condannato l’imputato pur a fronte del pacifico rispetto dei valori limite di cui alle autorizzazioni, sì che la condotta avrebbe dovuto esser collocata in ambito esclusivamente civilistico;
– mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo all’elemento soggettivo. Il Tribunale avrebbe dovuto negare il profilo psicologico della condotta, atteso che l’imputato – attenendosi alle prescrizioni di cui all’autorizzazione – sarebbe caduto in errore sul fatto che costituisce reato. La buona fede del P. , ancora, sarebbe stata rafforzata dall’esito positivo dei sopralluoghi più volte compiuti dalle autorità di protezione ambientale;
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– mancanza, insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione con riguardo alla prova delle molestie. Il Giudice avrebbe posto a fondamento della condanna le dichiarazioni testimoniali, che avrebbero riferito soltanto di sensazioni, peraltro non supportate da certificati medici o perizie;
– mancanza, insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione con riguardo alla prova dell’avvenuto superamento della normale tollerabilità delle emissioni, invero mai accertata.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è infondato.
Con riguardo al primo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente, osserva il Collegio che, per costante indirizzo di legittimità, il reato di cui all’art. 674 cod. pen. (

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Getto pericoloso di cose) è configurabile anche in presenza di “molestie olfattive” promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera (e rispettoso dei relativi limiti, come nel caso di specie), e ciò perché non esiste una normativa statale che preveda disposizioni specifiche – e, quindi, valori soglia – in materia di odori (Sez. 3, n. 37037 del 29/5/2012, Guzzo, Rv. 253675); con conseguente individuazione del criterio della “stretta tollerabilità” quale parametro di legalità dell’emissione, attesa l’inidoneità ad approntare una protezione adeguata all’ambiente ed alla salute umana di quello della “normale tollerabilità”, previsto dall’art. 844 cod. civ. in un’ottica strettamente individualistica (Sez. 3, n. 2475 del 9/10/2007, Alghisi, Rv. 238447).
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Né vale, in senso contrario, l’assunto difensivo per il quale, in alcune occasioni, questa Corte ha invece affermato che la configurabilità dell’art. 674 cod. pen. è esclusa in presenza di immissioni provenienti da attività autorizzata e contenute nei limiti di legge, o dell’autorizzazione; osserva il Collegio, infatti, che queste pronunce si riferiscono a casi ben diversi dal presente, nei quali vi era piena corrispondenza “qualitativa” e “tipologica” tra le immissioni riscontrate e quelle oggetto del provvedimento amministrativo o disciplinate dalla legge, tra quelle accertate e quelle che l’agente si era impegnato a contenere entro determinati limiti; situazione nella quale, invero, il rispetto di questi ultimi implica una presunzione di legittimità del comportamento, concepita dall’ordinamento come necessaria per contemperare le esigenze di tutela pubblica con quelle della produzione economica (Sez. 3, n. 37495 del 13/7/2011, Dradi, Rv. 251286; Sez. 3, n. 40849 del 21/10/2010, Rocchi, Rv. 248672; Sez. 3, n. 15707 del 9/1/2009, Abbaneo, Rv. 243433).
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Da quanto precede, dunque, deriva che, nel caso in esame, trovano applicazione i seguenti principi, enunciati dalla giurisprudenza sopra richiamata: a) l’evento del reato consiste nella molestia, che prescinde dal superamento di eventuali valori soglia previsti dalla legge, essendo sufficiente quello del limite della stretta tollerabilità; b) qualora difetti la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni, il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testimoni, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti (per tutte, Sez. 3, n. 19206 del 27/3/2008, Crupi, Rv. 239874).
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Orbene, tutto ciò premesso, osserva la Corte che la sentenza gravata ha fatto buon governo di questi principi, con motivazione adeguata, priva di contraddizioni e dal logico percorso argomentativo.
Ed invero, la stessa ha dato atto che, pur nel rispetto dei valori limite autorizzati di immissioni, non riferiti né riferibili agli odori, proprio questi ultimi si erano presentati con caratteri pacificamente molesti; che, in particolare, numerosi testi – abitanti nelle vicinanze della torrefazione – avevano indicato un odore terribile di caffè bruciato che, specie all’ora di pranzo, si diffondeva nelle loro case, provocando nausea e, talvolta, anche vomito ed iniziale immissione di un fumo nero nelle loro abitazioni.
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Deposizioni – osserva la Corte – la cui attendibilità non è stata mai posta in dubbio, neppure nel presente ricorso.
Ne deriva, quindi, l’infondatezza dei motivi.
4. Negli stessi termini, poi, conclude il Collegio quanto alla quarta doglianza, connessa alle precedenti.
Il ricorrente lamenta che il Giudice 1) non avrebbe disposto alcun accertamento tecnico in ordine al contestato superamento della normale tollerabilità delle immissioni e 2) non avrebbe neppure tenuto conto degli accertamenti invece effettuati dagli organi competenti. Orbene, rileva il Collegio che, quanto al primo profilo, lo stesso risulta irrilevante, atteso che – per emergenza pacifica, come sopra riportato – la molesta olfattiva non può esser “accertata” in via scientifica, con qualsivoglia esame, ma deve esser affidata -come nel caso di specie – alla prova testimoniale ed alla verifica della sua attendibilità; quanto poi al secondo aspetto, lo stesso sovrappone impropriamente le immissioni autorizzate (ed oggetto di limiti) con quelle estranee all’autorizzazione, come le olfattive, e così pretende che gli esami compiuti sulle une riverberino i propri effetti, anche in termini probatori, pur sulle altre. Il che, come più volte affermato dalla sentenza impugnata, non è affatto consentito.
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5. Da ultimo, per sequenza logica, il secondo motivo, anch’esso infondato.
Con riguardo all’elemento soggettivo, infatti, la sentenza – con motivazione congrua ed immune da vizi – ha sottolineato che l’imputato aveva proseguito nell’attività senza adottare alcun accorgimento, pur consapevole degli esposti e delle segnalazioni da parte di molti abitanti della zona con riguardo agli odori nauseabondi. Circostanza, peraltro non contestata nel ricorso, del tutto idonea a superare l’assunto difensivo relativo alla presunta buona fede del P. , da escludere in forza di quanto precede.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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