Fino a quando il Comune può accertare l’ICI / IMU?
Quali sono i termini per la decadenza e per la prescrizione degli accertamenti d’ufficio dell’Imposta comunale sugli immobili e ora dell’Imposta Municipale, nonché i termini di decadenza per la notifica della cartella esattoriale.
La legge in generale prevede che l’ente locale può rettificare, nonché accertare, d’ufficio:
– le dichiarazioni incomplete o infedeli ed i parziali o ritardati versamenti;
– le omesse dichiarazioni o gli omessi versamenti.
La rettifica o l’accertamento d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento dell’imposta sono stati, o avrebbero dovuto essere, effettuati.
I provvedimenti che l’ente locale può notificare, sono dunque i seguenti:
– in caso di dichiarazione omessa o di omesso versamento (essendo il termine per la presentazione della dichiarazione fissato all’anno successivo a quello in cui è avvenuta la modifica o variazione, dunque il 2009 con riferimento alle variazioni originatesi nel 2008) l’ente locale è legittimato ad emettere accertamento d’ufficio per l’anno 2008, purché lo notifichi, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre 2014;
– in caso invece di dichiarazione incompleta o infedele e nei casi di versamento, parziale o ritardato, dell’imposta dovuta, poiché la dichiarazione, seppur incompleta, è stata effettuata nel 2008 o il versamento è stato effettuato nell’anno di competenza (2008), l’ente locale
Da quanto sopra precisato emerge che, entro il 31 dicembre 2015, gli enti locali possono emettere avvisi di rettifica e/o accertamenti d’ufficio relativi all’anno 2009, per le gli immobili compravenduti o che hanno subito variazioni da dichiarare entro il 2010, mentre le rettifiche per dichiarazione incompleta o infedele o per versamento parziale o ritardato dell’imposta, non possono più essere effettuate per l’anno 2009, ma solo dal 2010 in avanti.
Occorre tenere presente che dal 1° gennaio 2007 le norme sono cambiate. Dunque a meno che non sia ancora in contestazione un tributo pendente al 31.12.2006, dal 2007, i termini di
I termini di decadenza, dal 2007, prevedono invece che gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio debbano essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Bisogna inoltre precisare che, dopo l’avviso di accertamento, avviene l’iscrizione a ruolo del tributo (che dopo il 2007 non ha più termine di decadenza).
Dopo l’iscrizione a ruolo è prevista la notifica della cartella esattoriale tramite Equitalia o il diverso Agente della riscossione cui si affidasse l’ente locale emittente.
La notifica della cartella esattoriale deve intervenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.