Fino a quando il Comune può accertare l’ICI / IMU?

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Mauro Finiguerra

31 marzo 2015

Commercialista e revisore dei conti in Sanremo (IM), esperto in fiscalità internazionale, contenzioso tributario ed protezione del patrimonio (Trust). Esperto in consulenza fiscale internazionale, con appoggi in numerosi Paesi (Paesi M.E.N.A. – Egitto, Tunisia, Marocco; Namibia e Sudafrica; Dubai; Cina ed Hong Kong; Principato di Monaco; Svizzera; Lussemburgo; Isole Canarie). Lo Studio si occupa anche della fiscalità del settore nautico (assistenza a società estere che esercitano attività di charter e locazione di imbarcazioni da diporto), nonché della fiscalità degli enti del Terzo Settore (assistenza e consulenza a Fondazioni museali, Organizzazioni Non Governative, Onlus, Associazioni non commerciali). Lo Studio dispone di una struttura societaria organizzata per assumere rappresentanze fiscali e rappresentanza tributarie di società estere, nonché di svolgere attività di amministrazione di Trust (Trust Company).

Quali sono i termini per la decadenza e per la prescrizione degli accertamenti d’ufficio dell’Imposta comunale sugli immobili e ora dell’Imposta Municipale, nonché i termini di decadenza per la notifica della cartella esattoriale.

Annuncio pubblicitario

La legge in generale prevede che l’ente locale può rettificare, nonché accertare, d’ufficio:

– le dichiarazioni incomplete o infedeli ed i parziali o ritardati versamenti;

– le omesse dichiarazioni o gli omessi versamenti.

La rettifica o l’accertamento d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento dell’imposta sono stati, o avrebbero dovuto essere, effettuati.

Annuncio pubblicitario

I provvedimenti che l’ente locale può notificare, sono dunque i seguenti:

– in caso di dichiarazione omessa o di omesso versamento (essendo il termine per la presentazione della dichiarazione fissato all’anno successivo a quello in cui è avvenuta la modifica o variazione, dunque il 2009 con riferimento alle variazioni originatesi nel 2008) l’ente locale è legittimato ad emettere accertamento d’ufficio per l’anno 2008, purché lo notifichi, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre 2014;

– in caso invece di dichiarazione incompleta o infedele e nei casi di versamento, parziale o ritardato, dell’imposta dovuta, poiché la dichiarazione, seppur incompleta, è stata effettuata nel 2008 o il versamento è stato effettuato nell’anno di competenza (2008), l’ente locale

Annuncio pubblicitario
non avrebbe potuto emettere l’ avviso di rettifica oltre il 31 dicembre dell’anno 2013.

Da quanto sopra precisato emerge che, entro il 31 dicembre 2015, gli enti locali possono emettere avvisi di rettifica e/o accertamenti d’ufficio relativi all’anno 2009, per le gli immobili compravenduti o che hanno subito variazioni da dichiarare entro il 2010, mentre le rettifiche per dichiarazione incompleta o infedele o per versamento parziale o ritardato dell’imposta, non possono più essere effettuate per l’anno 2009, ma solo dal 2010 in avanti.

Occorre tenere presente che dal 1° gennaio 2007 le norme sono cambiate. Dunque a meno che non sia ancora in contestazione un tributo pendente al 31.12.2006, dal 2007, i termini di

Annuncio pubblicitario
prescrizione sono di 5 anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo notificato al contribuente tempestivamente (cioè entro i termini in cui va fatta la notifica).

I termini di decadenza, dal 2007, prevedono invece che gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio debbano essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Bisogna inoltre precisare che, dopo l’avviso di accertamento, avviene l’iscrizione a ruolo del tributo (che dopo il 2007 non ha più termine di decadenza).

Dopo l’iscrizione a ruolo è prevista la notifica della cartella esattoriale tramite Equitalia o il diverso Agente della riscossione cui si affidasse l’ente locale emittente.

La notifica della cartella esattoriale deve intervenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui