Cassa integrazione ordinaria e straordinaria: che differenza c'è?

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Autore: Ettore Pietro Silva

15 aprile 2015

Avvocato. Dal 2002 presta attività libero professionale presso lo Studio Legale Silva, con uffici in Milano, via Pagliano n°11. Esperto in materie giuslavoristiche, licenziamenti e gestione delle risorse umane e delle problematiche in tema di cessione e acquisizione di aziende circa l’utilizzazione degli ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, CIGS in deroga e mobilità).

Ammortizzatori sociali: cosa cambia per un lavoratore se l’azienda in cui lavora adotta la Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) piuttosto che la Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS)?

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La Cassa Integrazione Guadagni è uno dei cosiddetti Ammortizzatori Sociali consistente in una indennità erogata dall’INPS il cui ammontare è unico e ben definito per il lavoratore ma che prevede diversi tempi di durata a seconda che l’azienda abbia richiesto la Cassa Ordinaria o quella Straordinaria.

La legge prevede due tipi di cassa integrazione, quella ordinaria e quella straordinaria.

La prima (CIGO) riguarda i lavoratori dell’industria (esclusi i dirigenti) e può essere disposta nel caso di contrazione o sospensione dell’attività produttiva, derivante o da

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eventi aziendali transitori, non imputabili al datore di lavoro né ai lavoratori, o da situazioni temporanee di mercato. In presenza di un caso come quelli indicati, il datore di lavoro può decidere di sospendere in tutto o in parte l’attività lavorativa dei propri dipendenti, rivolgendo un’istanza all’INPS al fine di ottenere l’ammissione alla cassa integrazione ordinaria.

Quest’ultima può essere concessa per un periodo massimo di 3 mesi continuativi, eccezionalmente prorogabili trimestralmente fino a un limite massimo complessivo di 1 anno. In ogni caso, la sospensione, anche se non consecutiva, non può superare i 12 mesi in un biennio.

La cassa integrazione salariale

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straordinaria (CIGS) viene invece concessa nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale; di crisi aziendale di grande rilevanza sociale; di fallimento o altre procedure concorsuali. A differenza della CIGO, il provvedimento può essere adottato a fronte di situazioni di crisi di durata anche lunga, ma anche nel caso in cui la contrazione dell’attività dipenda dalla decisione del datore di lavoro di riorganizzare o ristrutturare la propria attività.

Qualora ricorra una delle predette ipotesi, dunque, il datore di lavoro può sospendere in tutto o in parte l’attività lavorativa, previa autorizzazione del ministro del lavoro o degli enti locali preposti

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La sospensione straordinaria può essere disposta entro limiti temporali diversi a seconda della causa che l’ha determinata che va da sei mesi ai tre anni, prorogabili. Non può comunque protrarsi complessivamente per più di 36 mesi nell’arco di un quinquennio.

La cassa integrazione straordinaria si applica ai lavoratori (esclusi i dirigenti) che abbiano maturato un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni

Quindi, per i lavoratori ciò che cambia principalmente è il fattore tempo: se l’azienda per cui lavorano ha richiesto la CIGO (Cassa Integrazione Ordinaria) gli stessi rimarranno sospesi dal lavoro per un tempo molto più breve mentre se è stata richiesta la CIGS (Cassa Integrazione Straordinaria) i tempi saranno molto più lunghi, con anche la possibilità che qualcuno venga considerato in esubero.

Gli importi economici dell’indennità a favore dei lavoratori non cambiano e sono gli stessi per entrambe le tipologie di Cassa Integrazione. Per il 2015 sono di €.914,96 o di €.1.099,70 netti, a seconda che il lavoratore abbia una retribuzione lorda inferiore o superiore ad €. 2.102,24 [1].

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