Multa: i 90 giorni per la notifica decorrono dalla consegna alla posta?
Per la validità delle contravvenzioni stradali conta la data di ricezione della multa da parte del destinatario o la consegna del plico all’ufficio postale?
Il codice della strada impone la contestazione immediata delle infrazioni; solamente nel caso in cui sia assolutamente impossibile eseguirla sul posto (ad esempio, perché il conducente è salito in auto ed è andato via oppure perché la violazione è stata rilevata con dispositivi elettronici – tutor, autovelox, ecc.) allora è possibile procedere con la contestazione differita, da effettuarsi entro il termine di novanta giorni. In questo preciso contesto si pone il seguente quesito: i 90 giorni per la notifica della multa decorrono dalla consegna alla posta del plico contenente la multa oppure dalla ricezione del destinatario?
Indice
Contestazione differita e termine per la notifica
Come anticipato, nel caso in cui non siano necessari particolari accertamenti per identificare il trasgressore (si pensi a un autovelox che fa la foto della targa), l’amministrazione ha 90 giorni di tempo per notificargli la contravvenzione (art. 201 cod. str.).
Diversamente, la multa è annullabile dal giudice per superamento del termine perentorio.
Notifica multa: come si calcolano i termini?
Per verificare il rispetto dei 90 giorni – e quindi la validità della contravvenzione stessa – non si deve guardare la data in cui l’automobilista riceve a casa la raccomandata, ma quella in cui l’agente la consegna all’ufficio postale.
Come infatti ha chiarito la Corte di Cassazione (16 aprile 2015, n. 7765), la multa è valida anche nel caso in cui la notifica al trasgressore intervenga oltre il termine perentorio dei 90 giorni: l’importante è che l’atto sia
Se non viene ritirato il plico raccomandato, la multa si considera notificati decorsi 10 giorni dall’avviso di compiuta giacenza consegnato dal portalettere.
In tema di violazioni del codice della strada, la notificazione del verbale di contestazione si considera tempestiva solo se, nel termine di 90 giorni dall’accertamento, tale atto sia stato consegnato all’ufficio postale; è irrilevante la data di ricezione da parte del destinatario in quanto non possono ricadere sull’amministrazione le conseguenze di eventuali ritardi o disfunzioni delle poste.
Ciò significa che se il verbale di contestazione viene consegnato direttamente dall’organo di polizia o dal messo comunale rileva il giorno della consegna effettiva dell’atto al destinatario.
Multa stradale: da quando decorrono i termini di notifica?
Per quanto riguarda il giorno a partire dal quale decorrono i 90 giorni utili per consegnare il verbale all’ufficio postale, salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi (ad esempio, per identificare il trasgressore), non può che essere individuato in quello della commessa violazione.