Notifica per posta: necessaria la relazione

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Redazione

21 aprile 2015

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Anche se a consegnare l’atto è il postino e non l’ufficiale giudiziario è necessaria la relata di notifica.

Annuncio pubblicitario

Anche se la notifica dell’avviso di accertamento avviene tramite raccomandata a.r. consegnata dal postino (e non attraverso l’ufficiale giudiziario), il soggetto che consegna il plico (in questo caso il postino) è tenuto a redigere la cosiddetta relazione di notifica (una sorta di verbale con cui si dà atto delle attività svolte per la ricerca del destinatario e della successiva consegna del plico nel luogo ivi indicato). In mancanza di ciò, l’atto impositivo è nullo poiché la redazione della relazione di notificazione ha espressa funzione certificatoria di quanto viene posto in essere. Lo ha precisato la

Annuncio pubblicitario
Commissione Tributaria Regionale di Campobasso in una recente sentenza [1].

Se il contribuente decide di impugnare l’atto non sana la notifica (secondo il principio per cui, quando si dà prova che l’atto ha raggiunto il proprio scopo – la conoscenza da parte del destinatario – ogni vizio viene sanato): e ciò perché l’assenza della relazione di notifica non si può considerare una semplice irregolarità ma una causa di inesistenza (nullità assoluta) della notifica stessa. Dunque, come tale, non può essere mai regolarizzata neanche se il contribuente dovesse, con il proprio comportamento (quale sarebbe il presentare ricorso) ammettere tacitamente di aver ricevuto l’atto.

All’Agenzia delle Entrate la legge consente la facoltà di notificare direttamente gli atti di pagamento, valendosi del servizio dell’ufficio postale; ciò però non esclude – si legge in sentenza – la necessità che il soggetto che esegue la notifica, al posto dell’ufficiale giudiziario, sia legittimato a non rispettare le formalità atte a garantire il corretto e legittimo esercizio della funzione di notificazione; e nell’ambito di detto procedimento, la redazione della relazione di notificazione ha espressa funzione certificatoria di quanto viene posto in essere che non può essere tralasciata.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui