Notifica per posta: necessaria la relazione
Anche se a consegnare l’atto è il postino e non l’ufficiale giudiziario è necessaria la relata di notifica.
Anche se la notifica dell’avviso di accertamento avviene tramite raccomandata a.r. consegnata dal postino (e non attraverso l’ufficiale giudiziario), il soggetto che consegna il plico (in questo caso il postino) è tenuto a redigere la cosiddetta relazione di notifica (una sorta di verbale con cui si dà atto delle attività svolte per la ricerca del destinatario e della successiva consegna del plico nel luogo ivi indicato). In mancanza di ciò, l’atto impositivo è nullo poiché la redazione della relazione di notificazione ha espressa funzione certificatoria di quanto viene posto in essere. Lo ha precisato la
Se il contribuente decide di impugnare l’atto non sana la notifica (secondo il principio per cui, quando si dà prova che l’atto ha raggiunto il proprio scopo – la conoscenza da parte del destinatario – ogni vizio viene sanato): e ciò perché l’assenza della relazione di notifica non si può considerare una semplice irregolarità ma una causa di inesistenza (nullità assoluta) della notifica stessa. Dunque, come tale, non può essere mai regolarizzata neanche se il contribuente dovesse, con il proprio comportamento (quale sarebbe il presentare ricorso) ammettere tacitamente di aver ricevuto l’atto.
All’Agenzia delle Entrate la legge consente la facoltà di notificare direttamente gli atti di pagamento, valendosi del servizio dell’ufficio postale; ciò però non esclude – si legge in sentenza – la necessità che il soggetto che esegue la notifica, al posto dell’ufficiale giudiziario, sia legittimato a non rispettare le formalità atte a garantire il corretto e legittimo esercizio della funzione di notificazione; e nell’ambito di detto procedimento, la redazione della relazione di notificazione ha espressa funzione certificatoria di quanto viene posto in essere che non può essere tralasciata.