Pensione anticipata ed invalidità 2015, chi ne ha diritto?
Alla luce degli ultimi chiarimenti dell’Inps, facciamo il punto sulla possibilità di anticipare la pensione, per chi possiede determinati requisiti sanitari.
Domanda: Sono portatore di handicap ed invalido all’85% da gennaio 2001, titolare di assegno categoria IO. Attualmente lavoro presso un’azienda privata ed ho 34 anni di contributi da lavoro dipendente. Compirò 60 anni nel giugno 2016. Vorrei sapere se è possibile, per me, anticipare la pensione, e con quali penalizzazioni.
Innanzitutto, è necessaria una breve premessa: in quanto invalido con percentuale superiore al 74%, Lei ha diritto a fruire, ogni anno, a partire dalla data di riconoscimento dell’infermità, di
Purtroppo, ancora siamo lontani dai parametri contributivi richiesti per la Pensione Anticipata[2], che, nel 2015, per gli uomini, ammontano a 42 anni e 6 mesi.
Tuttavia, nel Suo caso, in quanto titolare di Assegno Ordinario d’Invalidità a carico del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (Categoria IO) , potrà richiedere in anticipo la trasformazione dell’Assegno in Pensione di Vecchiaia.
Difatti, la Legge Amato [3] prevede la possibilità di anticipare la Pensione di Vecchiaia, per chi abbia un’invalidità riconosciuta superiore all’80%, al compimento del
La Riforma Pensionistica Monti-Fornero non ha modificato questa deroga, anche se, per usufruirne, è necessario applicare 12 mesi di finestra mobile dalla data di maturazione dei requisiti, oltre agli ordinari incrementi legati all’aspettativa di vita (sino al 31/12/2015, l’incremento è pari a 3 mesi, dal 01/01/2016, essendo aggiunti ulteriori 4 mesi, l’aumento totale sarà di 7 mensilità).
Lei compirà sessant’anni nel mese di giugno 2016: aggiungendo 7 mesi d’incremento, arriviamo al gennaio 2017; dunque, considerando i 12 mesi di finestra mobile, potrà percepire la pensione al gennaio 2018.
Non subirà, comunque, penalizzazioni, poiché le disposizioni della Riforma, in merito alla riduzione percentuale del trattamento per collocamento a riposo con età inferiore a 62 anni, si applicano solo a chi fruisce della pensione anticipata, ovvero quella legata al requisito contributivo ( a meno che il trattamento non decorra dal 01/01/2015 al 31/12/2017, poiché la Legge di Stabilità 2015 ha eliminato le penalizzazioni entro tale intervallo). Nella Sua ipotesi abbiamo, sì, un anticipo, ma parliamo, comunque, di un trattamento di vecchiaia, che non è menzionato nella normativa inerente alla penalizzazione, come confermato nell’ultima Circolare Inps sull’argomento
È bene precisare, infine, che , prima di poter fruire della pensione, dovrà sottoporsi ad un accertamento sanitario da parte dell’Inps, anche se già possiede il riconoscimento dello stato d’ invalidità.
È infatti la Commissione Sanitaria dell’Istituto ad avere l’ultima parola in materia di concessione del beneficio: questo fatto potrebbe creare dei problemi nell’iter della richiesta, poiché l’Ufficio Medico ha la discrezionalità di riconoscere l’invalidità, sia a partire dalla precedente dichiarazione d’invalidità civile, sia dalla data di presentazione della domanda, sia dal compimento dell’età anagrafica per la “vecchiaia anticipata”.
Dato che, perché inizi la decorrenza dei 12 mesi di finestra mobile, occorre aver perfezionato sia il parametro d’età, integrato dagli adeguamenti alla speranza di vita, sia il requisito sanitario, se il conferimento di quest’ultimo tardasse, tarderebbe anche la percezione del primo assegno.
È allora consigliabile, per ricevere quanto prima la pensione, che Lei presenti la domanda al compimento di 60 anni e 7 mesi, in modo che, alla data della decorrenza della prestazione, possieda ogni aspetto richiesto.