Responsabile di sinistro con polizza sospesa: il danneggiato può avere il risarcimento

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Se il responsabile dell’incidente non paga il premio pattuito, la sospensione della copertura assicurativa non è operante nei confronti del terzo danneggiato e la copertura assicurativa rimane operante, nei suoi confronti, per tutto il periodo di tempo indicato nel certificato assicurativo.

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Ricordare la scadenza dell’Rc auto, ed assolvere al pagamento della stessa, sono oneri (piuttosto doveri) che riguardano tutti gli automobilisti. La copertura per la responsabilità civile Auto/autoveicoli, è infatti obbligatoria -a differenza delle c.d. garanzie accessorie come la polizza furto incendio e la polizza kasko-, ed esserne muniti costituisce una garanzia per gli altri utenti della strada, al fine di ottenere il

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risarcimento del danno da parte della compagnia assicurativa.

Chi si trovi sprovvisto ad oggi di regolare assicurazione, può acquistarne una online confrontando i preventivi su SosTariffe.it, ricevendo la documentazione assicurativa -che da aprile 2015, con l’introduzione del tagliando assicurativo elettronico sarà inoltrata a cura della compagnia a mezzo email- anche entro 5 giorni.

È ben noto il drammatico fenomeno dei sinistri causati dai pirati della strada, soggetti che dopo aver provocato un incidente, anche mortale, fuggono senza lasciare traccia, e che il più delle volte, se anche rintracciati attraverso il numero di targa, non sono muniti di regolare assicurazione. In questi casi il danneggiato sarà costretto a ricorrere al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada [1], che si occupa dei risarcimenti per sinistri provocati da veicoli e natanti non identificati o non assicurati.

Come comportarsi quando in seguito ad un sinistro emerge che il responsabile non è in regola con l’Rc auto? Cosa accade quando ad esempio, il soggetto non ha pagato il premio pattuito in un unica soluzione o la prima rata di esso? In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, se l’assicurato non paga il premio annuale, o la prima rata di esso, si produce innanzitutto una

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sospensione della copertura assicurativa.

Tale sospensione, che determina di fatto l’assenza di copertura, non è tuttavia opponibile al terzo danneggiato dal sinistro, e la copertura assicurativa rimane operante nei suoi confronti per tutto il periodo di tempo indicato nel certificato o contrassegno assicurativo [2]. In queste ipotesi dunque il danneggiato è tutelato e la compagnia assicurativa dovrà erogare il risarcimento, salvo poi rivalersi sul responsabile del sinistro.

Nel diverso caso in cui, non sia stata pagata la seconda rata o non siano state corrisposte le rate successive del premio [3], la sospensione della copertura assicurativa (a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza dell’ultima rata pagata) è invece opponibile al terzo danneggiato [4].

La conseguenza è che qualora il sinistro stradale si verifichi dopo il quindicesimo giorno, il danneggiato per ottenere il risarcimento, dovrà rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. L’intervento del fondo è limitato a 5.000.000,00 per danni alla persona e a 1.000.000,00 per danni a cose.

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E’ utile sapere che il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, non opera solo per i sinistri con veicoli e natanti non assicurati o non identificati, ma anche nelle ipotesi di mezzi appartenenti a imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, di veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario (ad esempio in caso di furto), di sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo e di sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

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