Lavoro straordinario e retribuzione ferie: a chi spetta la prova

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Maria Monteleone

06 giugno 2015

Avvocato. Esperta in diritto civile, diritto tributario, diritto bancario, diritto di famiglia, tutela del consumatore. Mediatore civile e commerciale. Specializzata in Professioni Legali. Laureata con lode in Giurisprudenza. Curatore della rubrica "Law and Financial" in materia di Fisco e Riscossione.

Il dipendente ha diritto alle differenze retributive sia in caso di lavoro straordinario domenicale e festivo che in quello di mancato compenso durante le ferie, ma cambia l’onere della prova.

Annuncio pubblicitario

Il dipendente che fa causa al datore di lavoro per ottenere la retribuzione spettantegli per il lavoro straordinario durante le festività e le domeniche ha l’onere di provare le ore eccedenti il normale orario di lavoro. Spetta invece al datore di lavoro dimostrare al giudice l’avvenuta retribuzione durante il periodo feriale. È quanto precisato dalla Cassazione in una recente sentenza [1].

Per evitare confusione, occorre distinguere la retribuzione per lavoro straordinario da quella per

Annuncio pubblicitario
periodo feriale.

La retribuzione per lavoro straordinario spetta quando il dipendente lavora oltre il normale orario di lavoro, durante la stessa giornata o in altri giorni (anche domeniche o giorni festivi).

In questo caso, se si vuole ottenere la relativa maggiorazione retributiva, occorre provare in termini quantitativi le ore lavorate. È richiesta una prova particolarmente rigorosa in quanto il lavoratore, dopo aver dimostrato l’orario normale di lavoro pattuito, deve indicare il numero complessivo di ore eccedenti il tempo prestabilito.

La prova deve essere dunque il più dettagliata possibile o comunque concreta e realistica e può essere fornita tramite registri presenze o dichiarazioni testimoniali.

Annuncio pubblicitario

Il giudice non può fare un conteggio ipotetico e una valutazione equitativa del lavoro straordinario per sopperire alla carenza di prove del lavoratore.

Dunque, se il lavoratore si limita ad affermare che ha lavorato quasi tutte le domeniche dell’anno, la maggiorazione retributiva non gli è riconosciuta. È necessario che egli specifichi e dimostri il numero complessivo di domeniche lavorate.

Diversa è l’ipotesi della retribuzione spettante al lavoratore durante il periodo feriale goduto durante l’anno [2]. Quando il datore di lavoro non corrisponde tale retribuzione, il lavoratore può agire in giudizio e questa volta l’onere probatorio ricade sul datore di lavoro. Spetta infatti a quest’ultimo dimostrare di aver già provveduto al pagamento della retribuzione per il periodo feriale.

In sintesi: in caso di mancato pagamento del lavoro straordinario domenicale e festivo, l’onere della prova ricade sul lavoratore. Invece, in caso di mancato pagamento della retribuzione durante le ferie, l’onere della prova ricade sul datore di lavoro.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui