Periodo di prova: licenziamento del lavoratore anche senza motivazioni?
Licenziamento per giusta causa: il periodo di prova è un lasso di tempo, alla fine del quale ognuna delle parti è libera di chiudere il rapporto di lavoro senza, di contro, soggiacere all’obbligo del preavviso o di altre indennità, ma non deve essere confuso con il licenziamento.
Il lavoratore ed il datore possono inserire nel contratto di lavoro una clausola per lo svolgimento di un periodo di tempo, il cosiddetto patto di prova, al fine verificare la reciproca convenienza in ordine alla successiva conclusione del contratto definitivo.
La legge [1] richiede per tale periodo di prova la forma scritta, ed in mancanza di tale requisito il patto di prova stesso deve considerarsi
La peculiarità del patto/periodo di prova sta appunto nel fatto che, alla fine del periodo, il datore (ma anche il lavoratore) può decidere di non proseguire il rapporto di lavoro, anche senza nessuna apparente motivazione. Tale situazione, per essere legittima, deve appunto essere esercitata alla scadenza del periodo. Infatti, nel caso il periodo di prova abbia esito positivo da parte del datore, si parla di conferma del contratto.
Qualsiasi altra situazione si possa verificare all’interno del periodo di prova
Quindi, non è esatto dire che al termine del periodo di prova il lavoratore può essere licenziato (anche se oramai è un’espressione assolutamente comune) ma, piuttosto, che il datore può decidere di recedere dal contratto di lavoro.
La giurisprudenza è intervenuta al fine di precisare i limiti nonché le situazioni che possono rendere illegittimo il periodo di prova. Ad esempio, è stata affermata l’illegittimità dei recessi in prova che siano intimati dopo un lasso di tempo troppo breve e comunque in assenza di una reale valutazione delle capacità professionali del lavoratore.
Il patto di prova è nullo anche in caso di mancata indicazione delle specifiche mansioni alle quali verrà adibito il lavoratore durante il periodo di prova. Il requisito della specificità non è soddisfatto né dalla presenza di una generica espressione, alla quale non sia possibile attribuire alcun significato, se non quello dell’individuazione del reparto presso cui sarà adibito il lavoratore, né dal richiamo al livello e alla qualifica previste dalla contrattazione collettiva, qualora il livello e la qualifica contengano vari profili professionali. Conseguenza della nullità è la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato [2].