Mansioni diverse o superiori del lavoratore e categoria di appartenenza

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Autore: Valentina Azzini

20 giugno 2015

Avvocato presso il Foro di Verona. Esperta in diritto civile e diritto del lavoro, in quest’ultimo ambito occupandosi sia di rapporti di lavoro privato che di pubblico impiego. Collabora dal 2009 con la Cattedra di Diritto dell’Unione europea dell’Università di Verona come Cultrice della materia. Dal 2013 al 2015 ha collaborato altresì con Adiconsum - Associazione italiana difesa consumatori e ambiente promossa dalla CISL, quale legale convenzionato per la zona di Peschiera del Garda e Domegliara (VR).

Qualora al lavoratore vengano affidate più mansioni e alcune di esse corrispondano ad un livello di inquadramento superiore a quello di appartenenza, si può chiedere tutela al Giudice del Lavoro, purché le superiori mansioni assegnate siano svolte in via prevalente e continuativa.

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Le norme in materia di lavoro [1] stabiliscono che al dipendente devono essere assegnate mansioni corrispondenti al livello contrattuale in base al quale è stato assunto.

I diversi settori lavorativi sono disciplinati, a livello nazionale, dai cosiddetti contratti collettivi nazionali di lavoro (o CCNL), i quali contengono una sezione (detta “declaratoria”) ove sono indicati i diversi profili professionali previsti per quel settore, divisi per

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livello, e descritte le caratteristiche e le mansioni corrispondenti.

Al momento dell’assunzione, in base alle competenze possedute ed alle mansioni assegnate, al lavoratore viene quindi attribuito un certo inquadramento, viene cioè indicato, nel contratto di lavoro, il livello stabilito dal CCNL al quale corrispondono le mansioni che gli vengono assegnate e la retribuzione che gli verrà pagata.

Tuttavia può accadere che, nel tempo, per particolari esigenze dell’azienda o capacità del dipendente, il datore assegni mansioni corrispondenti ad un livello superiore rispetto a quello di appartenenza, o assegni molteplici incarichi, in parte corrispondenti al livello stabilito nel contratto di lavoro, in parte corrispondenti ad un livello superiore.

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Posto però – come detto – che il lavoratore deve essere, per legge, adibito alle mansioni corrispondenti al livello nel quale è inquadrato, anche perchè è su quel livello che viene conteggiata la relativa retribuzione, lo svolgimento di mansoni superiori, a determinate condizioni, consente al lavoratore di pretendere l’inqudramento nel livello superiore e corrispondente alle mansioni effettivamente svolte e il pagamento della differenza tra la retribuzione percepita e quella corrispondente al livello superiore, al quale appartengono gli incarichi effettivamente assegnati.

Per ottenere tale tutela è necessario che le mansioni superiori assegnate siano:

riconducibili ad un superiore livello di inquadramento

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: tale controllo può essere fatto procurandosi una copia del CCNL applicato dall’azienda e controllando, nella relativa declaratoria, il livello corrispondente all’attività svolta dal dipendente;

svolte in maniera esclusiva o comunque prevalente rispetto a quelle di livello inferiore: se le superiori mansioni sono svolte solo in maniera occasionale o sporadica, nessuna tutela sarà dovuta;

di maggior “spessore” rispetto a quelle corrispondenti al livello di appartenenza: le mansioni effettivamente assegnate devono comportare un grado di responsabilità, competenza, preparazione tecnica ed autonomia maggiore rispetto a quelle corrispondenti al livello di appartenenza.

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Per potersi parlare di svolgimento di mansioni superiori, gli incarichi effettivamente assegnati dovranno quindi essere, come sostiene la Corte di Cassazione [2], maggiormente significativi sul piano professionale e svolti con continuità.

Accertate tali caratteristiche, il lavoratore potrà quindi agire dinanzi al Giudice del Lavoro ed ottenere la condanna dell’azienda:

– ad inquadrarlo nel superiore livello contrattuale, corrispondente alle mansioni svolte;

– a pagargli tutte le differenze retributive maturate in ragione dello svolgimento di tali incarichi.

La prova dello svolgimento di mansioni superiori può essere fornita innanzitutto attraverso testimoni: clienti, colleghi, fornitori, che confermino quali mansioni effettivamente svolge il lavoratore, il periodo in cui le ha svolte, gli orari di lavoro, ecc.

Possono essere molto utili anche documenti che dimostrino il ruolo svolto dal dipendente nell’azienda: ad esempio email con cui il lavoratore si relaziona con clienti, fornitori e superiori; ordini firmati dal lavoratore, ecc.

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