Etichettatura degli alimenti: quale tutela per il consumatore?

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Autore: Angelo Forte

20 giugno 2015

L'avv. Angelo Forte si è laureato in giurisprudenza a pieni voti nel 1997 con una tesi in diritto del lavoro. Successivamente perfezionatosi in diritto processuale tributario, esercita la professione dal 2001 nel settore civile e fiscale con particolare riferimento al diritto condominiale, alle locazioni, al diritto successorio, alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, al diritto tributario, al diritto consumeristico, al diritto del lavoro ed alle compravendite immobiliari. Fiduciario di associazioni di consumatori.

Quali indicazioni deve contenere l’etichetta di un prodotto alimentare per rispettare in pieno le regole destinate a proteggere i cittadini – consumatori?

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Soprattutto negli ultimi anni la consapevolezza dei cittadini consumatori è assai cresciuta in merito a ciò che si consuma a tavola: gli alimenti, ed in particolare la loro integrità e genuinità, sono sempre più al centro dell’attenzione in considerazione dell’enorme peso che sempre più va rivestendo la salute fisica.

Di pari passo la normativa comunitaria e nazionale ha dettato specifiche discipline concernenti la etichettatura degli alimenti allo scopo di tutelare non solo una sana concorrenza fra imprese, ma anche e soprattutto, appunto, la consapevolezza del cittadino con riferimento a ciò che consuma dal punto di vista

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alimentare.

Ma se è chiaro che una etichettatura può dirsi in regola solo se indica con precisione la composizione di un alimento o di una bevanda, può accadere che ad indurre in errore il consumatore sia l’immagine che accompagna l’etichetta.

Difatti, a tale riguardo, la giurisprudenza della Unione europea [1] è di recente intervenuta su un caso in cui l’immagine sulla confezione di vendita del prodotto alimentare rappresentava un ingrediente del tutto assente nella composizione dello stesso.

E la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiaramente stabilito che in un caso del genere viene leso il diritto del consumatore ad una conoscenza trasparente degli ingredienti del prodotto che consuma proprio per la finalità ingannevole dell’immagine rappresentata.

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La Corte ha così finito per far prevalere l’impatto che l’immagine ha sul consumatore rispetto ai dati trascritti sull’etichetta che, nel caso specifico, erano più che corretti.

La tutela del consumatore, quindi, deve essere assicurata in pieno ed anche le immagini riprodotte su bevande e cibi non devono in alcun modo ingannare il consumatore nella sua scelta d’acquisto.

La Corte ha precisato che le norme europee [2] impongono, ad ogni produttore di indicare, nell’etichetta di un alimento messo in vendita:

la natura,

l’identità,

la qualità,

la composizione,

la quantità,

la conservazione,

l’origine o la provenienza,

il modo di fabbricazione

di ogni prodotto, ma che comunque, anche l’

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immagine riprodotta sulla confezione deve essere del tutto trasparente e non ingannevole rispetto alle indicazioni scritte riportate.

E se l’immagine trae in inganno rappresentando ingredienti non esistenti, allora deve concludersi che è sicuramente ingannevole la descrizione dell’alimento.

Il consiglio ai consumatori, quindi, è di prestare la massima attenzione alle indicazioni scritte esistenti sulle etichette e nel caso in cui l’immagine risultasse ingannevole perché riporta ingredienti inesistenti, fare reclamo al produttore e, anche attraverso un legale o un’associazione dei consumatori, segnalare il caso all’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato che, dopo l’istruttoria necessaria, ha il potere non solo di invitare il produttore a correggere le indicazioni anche grafiche esistenti sulle etichette, ma anche di irrogare sanzioni per le condotte ingannevoli.

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