Pensione d’inabilità e invalidità: trattamenti e differenze

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Autore: Noemi Secci

24 giugno 2015

Laureata in Giurisprudenza, Consulente del Lavoro, Docente in materie economico-giuridiche e formatrice qualificata. Oltre all'ambito giuslavoristico,è specializzata in campo previdenziale. Collabora con diverse testate online in materia di previdenza e di diritto del lavoro.

Sono un dipendente comunale e mi è stata di recente certificata l’inabilità assoluta e permanente, inoltre ho solo 10 anni di contributi: posso prendere lo stesso la pensione d’inabilità, o almeno l’assegno d’invalidità?

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Le prestazioni previdenziali d’invalidità ed inabilità non vanno confuse con le prestazioni assistenziali, come la pensione d’invalidità civile e l’assegno sociale, che prescindono dal versamento di contributi: difatti, per percepire invalidità ed inabilità ordinarie, è necessario l’accredito di un minimo di contribuzione. I trattamenti cambiano a seconda delle condizioni del dipendente, in particolare in relazione al grado di menomazione, e vi sono delle differenze per i lavoratori pubblici e privati.

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Per quanto concerne l’assegno ordinario d’invalidità, i requisiti per averne diritto sono gli stessi, sia per gli iscritti all’ex-Inpdap che per i dipendenti privati, ovvero la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo ed il possesso di almeno 5 anni di contributi, di cui tre nell’ultimo quinquennio.

Sono differenti, invece, le prestazioni d’inabilità in base ai presupposti ed alla contribuzione richiesta.

Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro [1].

In questo caso, che riguarda i dipendenti pubblici, il trattamento previdenziale può essere fruito in seguito ad accertamento delle condizioni di salute del lavoratore (da parte dell’apposita commissione medica Asl), accertamento che può essere richiesto su iniziativa del soggetto stesso, o dell’Ente o Amministrazione: lo stato invalidante dev’essere tale da non consentire alcun proficuo impiego presso l’Amministrazione.

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Il suo riconoscimento comporta la dispensa per inabilità, e la necessaria cessazione dal servizio, a seguito della quale il dipendente deve presentare la richiesta di pensione all’Ente previdenziale: tuttavia, per fruire della pensione, dovrà possedere almeno 15 anni di servizio ( ovvero 14 anni, 11 mesi e 16 giorni, poiché le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mensilità intera) , oppure, se iscritto in una cassa degli Enti Locali ( come ex- Inadel) o della Sanità Pubblica, dovrà avere un servizio pari o superiore a 20 anni ( ossia 19 anni, 11 mesi e 16 giorni).

Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.

In questo caso, l’inabilità non rende impossibile l’espletamento di qualsiasi attività lavorativa, ma è limitata ai compiti concretamente svolti dal soggetto: se l’Ente, o l’Amministrazione, non siano in grado di offrire un impiego con

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mansioni equivalenti a quelle proprie della qualifica posseduta, il dipendente avrà diritto al trattamento di pensione. Qualora siano offerte mansioni inferiori, la giurisprudenza prevalente ritiene che il dipendente possa legittimamente rifiutare la variazione, e, dunque, ottenere la dispensa dal lavoro e la conseguente pensione.

Anche in questa ipotesi, è necessario il requisito di 15 anni di servizio, per gli iscritti ex Inpdap, o di 20 anni, per gli appartenenti alle casse sanitarie e degli Enti locali.

Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.

Questa terza casistica [2] è quella inerente ai lavoratori del settore privato, che è stata estesa, dalla famosa Legge Dini del 1995

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[3], anche ai lavoratori pubblici.

Nella presente ipotesi, parliamo di un grado di menomazione più elevato, rispetto a quanto configurato nei due casi appena elencati, tanto da determinare l’ “inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa”, nonché la totale incompatibilità con qualsiasi impiego, dipendente o autonomo.

Per questa tipologia di trattamento, è sufficiente il possesso di 5 anni di contribuzione, purché si possiedano almeno 3 anni di versamenti contributivi nell’ultimo quinquennio: inoltre, la pensione d’inabilità, a differenza dei casi precedenti, può essere richiesta anche dopo la cessazione dal servizio.

L’assegno spettante è calcolato in base all’anzianità contributiva:

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– per i lavoratori che possiedono oltre 18 anni di contributi al 31.12.1995, si utilizzerà il metodo retributivo sino al 31.12.2011, poi contributivo;

– per i lavoratori che possiedono meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995, si utilizzerà il metodo retributivo sino al 31.12.1995, poi contributivo;

– il calcolo sarà, invece, esclusivamente contributivo, per chi non ha contributi al 31.12.1995.

L’anzianità maturata è aumentata del numero di settimane mancanti dalla data del pensionamento al compimento di 60 anni d’età , sino ad un massimo di 2080 settimane, pari a 40 anni.

La pensione privilegiata

Si tratta di un assegno d’invalidità erogato sia ai dipendenti pubblici, che privati nel caso in cui l’infermità sia dovuta a cause di servizio: tale istituto è stato abrogato dalla legge Fornero per i lavoratori del pubblico impiego, ma è rimasto immutato per i lavoratori del settore privato e gli appartenenti al comparto del soccorso pubblico, della difesa e della sicurezza.

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