Rateazione Equitalia: si cambia

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Autore: Redazione

27 giugno 2015

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Riscossione esattoriale e cartelle di pagamento: tagliato l’aggio al 6%; tollerato il ritardo di 5 giorni nel versamento della reta a Equitalia per le lievi inadempienze del 5% su debiti di massimo 10mila euro.

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Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo attuativo della delega fiscale che mette nuovamente mano al capitolo riscossione esattoriale di Equitalia: una modifica che giunge a due anni dalla corposa riforma del 2013, introdotta dal Governo Letta con il famoso decreto “del Fare” e che tocca, principalmente l’aggio (che ora si chiamerà Cpr, ossia contributo pubblico alla riscossione) e la disciplina sulle rateazioni (o, come da alcuni impropriamente chiamate,

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rateizzazioni o dilazioni). Ma vediamo nel dettaglio le novità.

Addio aggio, arriva il Cpr

Scompare l’aggio sulla cartella esattoriale, fino ad oggi pagato dal contribuente ad Equitalia nella misura dell’8% del debito. Ora si chiamerà Cpr (contributo pubblico alla riscossione) e non finirà nelle casse di Equitalia, ma dello Stato (come, del resto, gli altri importi della cartella, interessi compresi). Inoltre, la misura del Cpr scende di 2 punti percentuali, ossia sarà del 6%. La riduzione di un quarto del vecchio aggio andrà a tutto beneficio del contribuente.

Più tolleranza per chi sfora il pagamento delle rate

Il limite di tolleranza di rate non pagate, oltre il quale scatta la perdita del beneficio della rateazione, scende da otto a

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cinque rate (che, come oggi, non devono essere necessariamente consecutive). Questo significa, tanto per fare un esempio, che si decade dalla dilazione se, nel 2016 il contribuente omette di versare tre rate (gennaio, marzo, luglio) e nel 2017 altre due (gennaio, agosto).

Tuttavia, ci sarà la possibilità di rimettersi in linea e recuperare la rateazione se il contribuente versa la rata saltata entro 5 giorni. Si tratta del meccanismo della cosiddetta “lieve inadempienza” e, tuttavia, è soggetto a due limiti:

– è consentita per massimo il 3% del debito;

– e fino a 10mila euro.

Inoltre, al contribuente ormai decaduto dalla rateazione gli si concede di evitare il pignoramento e rimettersi in corsa con i pagamenti a rate se paga tutto l’arretrato scaduto (che ammonta a 5 rate scadute, visto che la perdita della rateazione, come detto, si ha dopo 5 rate non consecutive e non più 8 cone oggi).

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