Se disdici il viaggio per un problema di salute

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Autore: Redazione

30 giugno 2015

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Il Tour Operator rimborsa il viaggiatore bloccato da un malessere dei congiunti, anche senza assicurazione.

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Se il cliente rinuncia al viaggio, programmato e già pagato, per motivi di salute dei congiunti, le agenzie di viaggio devono rimborsare il prezzo del biglietto integralmente, anche se non è stata sottoscritta alcuna assicurazione per il rimborso in caso di annullamento della partenza.

Sarà capitato a molti, almeno una volta, di dover rinunciare, all’ultimo momento, alla vacanza tanto agognata e, in aggiunta alla comprensibile delusione, di doversi scontrare anche con l’agenzia di viaggi che pretende di applicare una penale elevatissima – fino al 100% del costo del pacchetto turistico – a causa di un annullamento intervenuto troppo a ridosso rispetto alla partenza.

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In questi casi, se il viaggiatore è stato previdente ed ha stipulato un’assicurazione che copra anche le penali di annullamento, potrà recuperare abbastanza agevolmente le somme sborsate, nella speranza di essere più fortunato con la prossima vacanza.

E se il viaggiatore non ha stipulato la polizza di assicurazione per l’annullamento del viaggio sotto data?

Se, nonostante l’insistenza del solerte agente di viaggio, ha voluto a tutti i costi risparmiare qualche decina di euro e non assicurarsi contro l’annullamento?

La opinione comune è che, se non si è stipulata alcuna assicurazione, l’agenzia di viaggio non debba rimborsare il viaggiatore. Tuttavia, contrariamente a quanto si può pensare, tale convincimento è errato ma, ovviamente, le agenzie di viaggio ed i

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tour operators non lo specificano.

Infatti la normativa sul punto è chiara, e va in soccorso dell’imprudente consumatore, qualora naturalmente vi siano “fatti sopraggiunti, non imputabili” che gli impediscano di fruire del pacchetto.

Il Codice del Turismo [1], infatti, prevede espressamente che laddove il consumatore debba recedere da un contratto di viaggio a causa di un fatto imprevisto ed imprevedibile che gli impedisce di partire, tutte le somme versate debbano, senza eccezioni, essergli rimborsate.

Fatto imprevisto ed imprevedibile è ovviamente un avvenimento che si produce improvvisamente nella sfera di competenza del consumatore e che gli preclude la partenza: usualmente si tratta di un’improvvisa malattia, di un lutto o di un qualche evento sorto successivamente alla prenotazione del viaggio che non consente di partire.

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Qualora il fatto che impedisce il viaggio accade direttamente al viaggiatore, non vi sono problemi, ma che cosa potrebbe succedere quando il fatto si verifica in capo ad altro soggetto, non viaggiatore?

A precludere la partenza potrebbero intervenire, ad es., un grave infortunio di un prossimo congiunto, la revoca delle ferie a causa di una grave malattia o di un lutto che colpisce un collega di lavoro o per necessità aziendali, ecc.

Recentemente la giurisprudenza [2] si è occupata del caso di una prenotazione di un viaggio di nozze che gli sposi sono stati costretti ad annullare due giorni prima della partenza a causa di un ricovero d’urgenza della madre della sposa.

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Quest’ultima si trovava nell’impossibilità temporanea di fruire del viaggio per via della necessità – indifferibile e non delegabile a terzi – di accudire la congiunta nel periodo di degenza ospedaliera, di presenziare agli incontri con i medici curanti, e, soprattutto, di prendere decisioni circa le scelte terapeutiche da adottare tempestivamente.

Si tratta, evidentemente di un caso non previsto né prevedibile al momento della prenotazione del viaggio – avvenuta alcuni mesi prima – che tuttavia non determina un’impossibilità oggettiva e diretta in capo ai viaggiatori direttamente, ma solo un impedimento indirettamente derivato dalla malattia e dal ricovero del loro congiunto.

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I giudici hanno ritenuto che anche questa ipotesi rientri nella definizione di “fatto sopraggiunto, non imputabile”, con una decisione che peraltro è del tutto coerente con la giurisprudenza consolidata negli anni in materia di pacchetto turistico.

Dunque se la finalità di piacere, che è il motivo dell’acquisto del pacchetto di viaggio, non si può realizzare, anche per evento sopravvenuto non imputabile alle parti, o nel quale le parti non sono direttamente coinvolte, viene meno l’intero contratto ed entrambi i contraenti sono esonerati dalle rispettive obbligazioni [3], con conseguente diritto per il viaggiatore alla restituzione dell’intero prezzo pagato.

Pertanto il viaggiatore può ottenere dal Tour Operator la restituzione totale del prezzo che aveva pagato per il pacchetto di viaggio, senza applicazione di alcuna penale.

Avv. Alberto Michelis

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