Testamento: quali sintomi di demenza lo rendono nullo?

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Autore: Mariano Acquaviva

10 dicembre 2023

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Impugnazione del testamento per incapacità e mancanza di firma: in presenza di quali sintomi si possono ritenere nulle le ultime volontà del soggetto defunto?

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Il testamento è l’atto con cui è possibile disporre, per il tempo posteriore alla propria morte, di tutte le proprie sostanze o solamente di parte di esse. Esso rappresenta l’unico strumento con cui poter disporre validamente del proprio patrimonio successivamente alla dipartita: nessun altro atto o contratto potrebbe sortire gli stessi effetti. Perché sia valido, però, occorre che sussistono determinate condizioni, una delle quali è sicuramente la capacità d’intendere e di volere del testatore, cioè di colui che redige il documento. Proprio in questo contesto si pone il quesito che fornisce il titolo al presente articolo:

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quali sintomi di demenza rendono nullo il testamento?

In effetti, non sempre si muore lucidi; anzi, per chi abbandona questa vita dopo una lunga vecchiaia, è facile soffrire di quella che viene detta demenza senile. Come stabilire, in questi casi, se il testamento sia stato scritto quando già il defunto era affetto da tale patologia (e, in tal caso, sarebbe annullabile proprio per via della sopravvenuta incapacità di intendere e di volere) o, viceversa, quando invece il testatore era, seppur con i dovuti limiti per l’età, sostanzialmente lucido e capace di comprendere le proprie azioni? Vediamo qual è il parere della giurisprudenza.

Testamento: quando si può impugnare per incapacità?

Non basta un semplice disorientamento e una

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confusione mentale del testatore a far presumere che quest’ultimo, ormai defunto, fosse incapace di intendere e di volere al momento di redigere il proprio testamento.

Per impugnare le ultime volontà ci vogliono prove ben più forti. Così la giurisprudenza [1].

Non è certo un compito facile, tanto più se si deve giudicare dopo diverso tempo, quando ormai il testatore non c’è più e non è possibile effettuare le tipiche perizie.

Secondo la giurisprudenza, per annullare il testamento per incapacità sono necessari sintomi inequivocabili. Pertanto, non può ritenersi che determinati tipici segni di vecchiaia, in termini di perdita di energia e magari di memoria, siano sintomatici di una

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incapacità del testatore.

Lo stesso dicasi con riferimento anche all’apparire a volte un po’ confuso e disorientato. Si tratta solo dei primi sintomi di una malattia che poi effettivamente porterà più o meno rapidamente alla demenza senile conclamata, ma che da soli, di per sé, non integrano né autorizzano a ritenere – in carenza di altri sintomatici comportamentali – che si sia concretizzato lo stato di totale incapacità mentale. Infatti la incapacità naturale che, comporta l’invalidità del testamento [2], non consiste in una generica alterazione del normale processo di formazione e manifestazione della volontà, ma richiede che, a causa dell’infermità, il soggetto sia, all’atto della redazione del testamento,

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assolutamente privo di coscienza circa il significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi.

Insomma, il semplice disorientamento mentale non è indice di demenza.

Né può esserlo uno stile spezzettato, infarcito di consigli e ammonizioni paterne (“mi raccomando, non bisticciate”) o pieno di inesattezze grammaticali (specie se si tratta di persona dotata di una cultura scolastica non completa).

Testamento senza firma: è valido?

Secondo i giudici, è pur vero che il codice civile [3] stabilisce che il testamento olografo debba essere sempre firmato e che la sottoscrizione debba esser posta alla fine delle disposizioni; ma è anche valido il testamento che, al posto della firma vera e propria, piuttosto che indicare il nome e il cognome del soggetto scrivente, lo individua con altrettanta certezza come, per esempio, nel caso di chi si firmi “vostro padre che vi ha voluto tanto bene”.

Insomma: al posto della classica firma composta dal nome e dal cognome del testatore, è altrettanto valida un’espressione che inequivocabilmente individui l’autore del testamento.

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