Diffusione materiale pedoporno: non basta il download
Emule non è sufficiente se manca la volontà di condividere le foto pedopornografiche.
Non scatta l’incriminazione per il reato di diffusione di materiale pedopornografico quando non si dimostra la volontà di divulgare le foto e i video scaricati da internet con un programma di filesharing come Emule. Per provare tale intenzione (ossia il dolo dell’agente), non basta che il soggetto si sia procurato le immagini attraverso i suddetti programmi di filesharing, ma occorrono ulteriori e specifici elementi. Insomma, non basta aver scaricato il materiale illecito, ma c’è bisogno anche dell’intenzione specifica di condividerlo.
È quanto si evince da una sentenza della Cassazione di ieri [1].
Occorre dimostrare che il soggetto abbia avuto non soltanto la volontà di procurarsi materiale pedopornografico, ma anche la precisa volontà di diffonderlo o pubblicizzarlo. Tale volontà – si legge nella sentenza in commento – non è desumibile dal semplice utilizzo di un programma di condivisione dei file, come Emule, ma deve ricavarsi da ulteriori e specifici elementi.