Il codice fiscale: i controlli dell’Agenzia Entrate

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Autore: Edizioni Simone

10 agosto 2015

Il GRUPPO EDITORIALE SIMONE, la più grande realtà editoriale del centro-sud Italia, ha, in oltre 40 anni di esperienza nel campo dell'editoria giuridico-professionale, universitaria e per concorsi, acquisito una posizione di assoluto rilievo a livello nazionale. Ulteriore elemento caratterizzante del Gruppo è rappresentato dalla professionalità di circa 80 redattori specializzati in materie giuridiche, economiche, scientifiche e umanistiche che assicurano ai volumi qualità dei contenuti e chiarezza espositiva.

Attività istruttoria di contrasto all’evasione fiscale e codice fiscale: gli strumenti dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

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Per permettere l’identificazione, attraverso l’anagrafe tributaria, di ciascun soggetto passivo, viene assegnato ad ogni contribuente un numero di codice, detto codice fiscale, che accompagna tutti i movimenti con rilievo fiscale da esso compiuti.

Il codice fiscale è composto:

— per le persone fisiche: da un’espressione alfa-numerica di 16 segni che raccoglie le sigle del cognome, nome, data e luogo di nascita;

— per le persone giuridiche: da un’espressione numerica composta da 11 cifre (corrispondente al numero di partita IVA).

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L’attribuzione del codice fiscale è effettuata:

— dalle Direzioni provinciali dell’Agenzia delle entrate;

— dai Comuni, collegati all’A.T. per i neonati;

— dal SUI (Sportello Unico per l’Immigrazione), istituito presso ogni Prefettura per gli stranieri che intendono stabilirsi in Italia e che non possiedono già un numero di codice fiscale. Questi, all’atto della presentazione della domanda di nulla osta all’ingresso in Italia richiede telematicamente all’Agenzia delle entrate l’attribuzione di un codice fiscale provvisorio, il quale diverrà definitivo solo allorquando il procedimento di ingresso si sia concluso con esito positivo.

Esso deve essere indicato su tutte le fatture

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o documenti equipollenti del contribuente, su tutte le dichiarazioni, atti o scritture private da questi sottoscritte, comportanti trasferimenti (salvo alcune eccezioni), nonché nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

La tipologia di atti in cui è obbligatoria l’indicazione del codice fiscale è indicata dall’art. 6 del D.P.R. 605/73. Tali disposizioni includono tra i documenti in cui indicare il codice fiscale, le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) da presentare allo sportello unico comunale per l’edilizia, i permessi di costruzione e altri atti di assenso in materia di attività edilizia rilasciati dai Comuni, i contratti di somministrazione

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di servizi idrici e del gas e i contratti relativi ai servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare.

Sanzioni di carattere amministrativo sono previste a carico del soggetto che non richieda, pur essendovi tenuto, l’attribuzione del numero di codice fiscale (art. 13 del D.P.R. 605/73); ulteriori sanzioni sono previste per il caso di omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale.

La codificazione effettuata dall’amministrazione finanziaria ed attuata secondo il disposto del D.M. 23-12-1976, è stata estesa — per effetto del D.L. 463/83, conv. in L. 638/83 — anche ai rapporti con le gestioni previdenziali e assistenziali, con le Camere di commercio e le amministrazioni pubbliche in genere

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L’art. 1 della L. 37/89, ha, infatti, previsto che lo stesso codice fiscale venga adottato come numero distintivo nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale.

Per consentire l’inquadramento di tutta la popolazione nell’ambito dell’assistenza sanitaria pubblica, con D.M. 7-11-1989, n. 404 sono stati dettati modalità e termini per l’attribuzione del numero di codice fiscale. Lo stesso decreto prevede la collaborazione delle strutture del SSN e degli enti locali. In particolare, si è fatto carico ai Comuni, dotati di servizi anagrafici informatizzati, di comunicare i dati di tutti i cittadini nati a partire dal 1° gennaio 1971.

L’art. 50 del D.L. 269/2003, conv. in L. 326/2003, in materia di monitoraggio della spesa sanitaria, ha stabilito la predisposizione di una tessera sanitaria per tutti i soggetti aventi diritto all’assistenza sanitaria e contenente il codice fiscale sia in formato alfa-numerico che in formato «codice a barre» (bar-code) sostitutivo del tesserino plastificato di codice fiscale.

La tessera deve essere, quindi, utilizzata sia nei casi in cui occorre esibire il codice fiscale che per accedere alle prestazioni del SSN.

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