L’assegno senza data: quale valore ha?
L’assegno senza data può essere usato come promessa di pagamento che consente al creditore di agire in via esecutiva con il pignoramento?
Spesso, nelle pratiche commerciali, creditore e debitore si accordano per il rilascio, da parte del primo nei confronti del secondo, di assegni postdatati o di assegni senza data. Per il primo caso, rinviamo alla nostra guida sull’assegno postdatato. Occupiamoci ora della seconda ipotesi, quella cioè in cui l’assegno non venga compilato completamente, ma la data sia lasciata in bianco al fine di accordare al creditore una garanzia (il classico “pagherò”); il tutto con l’accordo che i titoli dovranno essere messi all’incasso in date prestabilite.
Se, alla scadenza convenuta, il conto è coperto da provvista e gli assegni possono essere messi all’incasso, non sorgerà alcun problema e il creditore otterrà quanto si attendeva. Potrebbe però capitare che, al momento della scadenza, il debitore manifesti al creditore l’assenza di copertura sul conto e chieda che l’incasso del titolo venga posticipato ad un momento successivo. Ebbene, per quanto tempo, in ipotesi del genere l’assegno così (non) datato può conservare valore ed efficacia? Quali sono le tutele del creditore e le azioni che egli potrebbe porre in essere nei confronti del debitore?
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Assegno con la data in bianco: è valido?
L’
Dunque, tale tipo di assegno incompleto non può valere come assegno bancario. Esso è radicalmente nullo e non può valere come titolo esecutivo: in sostanza, se, per regola generale, l’assegno non pagato (a prescindere dal protesto) consente al creditore di agire direttamente con il pignoramento, senza una previa causa o un ordine del giudice, nel caso in cui invece l’assegno sia incompleto ciò non è più possibile.
Assegno senza data: vale come promessa di pagamento?
Tuttavia, la Cassazione ha più volte chiarito che l’assegno bancario privo di data
Infatti, se un soggetto possiede un titolo è presumibile che lo abbia ricevuto in forza di un accordo (un’obbligazione, un contratto, una donazione, ecc.) intercorso con un altro soggetto (il debitore).
Per usare una terminologia più tecnica, scatta in questi casi la presunzione di esistenza di un rapporto sottostante. In pratica, il giudice è legittimato a presumere che vi sia un’obbligazione tra creditore e debitore in forza della quale il primo ha ottenuto la consegna dell’assegno (che, altrimenti, non potrebbe essere spiegata).
Ovviamente si tratta di una presunzione che ammette la
Pertanto, il destinatario della promessa di pagamento, che comunque dovrà ottenere un titolo per procedere col pignoramento, in una eventuale causa è dispensato dall’onere di provare la sussistenza del proprio credito (si presume, come detto, dal fatto che possiede l’assegno), fino a prova contraria.
Con l’effetto che ciò determinerà un ribaltamento dell’onere della prova: non più in capo al creditore, ma al debitore il quale, se intende resistere all’azione di adempimento, deve provare o l’inesistenza o l’invalidità dello stesso rapporto fondamentale, oppure l’avvenuto pagamento [3].