Espropriazione illegittima: risarcimento o restituzione del terreno

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Nel caso di illegittimo spossessamento e conseguente costruzione di un’opera pubblica, anche in presenza di dichiarazione di pubblica utilità, il privato ha la scelta tra la restituzione del terreno o il risarcimento del danno.

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L’illecito esproprio del privato da parte della p.a. e l’irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un’opera pubblica non danno luogo, nemmeno quando vi sia una dichiarazione di pubblica utilità, all’acquisto dell’area da parte dell’amministrazione. Il privato ha dunque il diritto di chiederne la restituzione o, in alternativa, ha la possibilità di rinunciare al suo diritto chiedendo il risarcimento del danno, al quale si somma il diritto di vedersi risarcito per la perdita delle

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utilità ricavabili dal terreno per il periodo dell’illegittima occupazione.

Lo ha chiarito la Cassazione in una recente sentenza [1].

Nel caso in cui il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, lo spossessamento di beni immobili di un privato da parte della pubblica amministrazione costituisce un illecito a prescindere dalla sussistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità.

Pertanto non si ha alcun trasferimento della proprietà in capo all’amministrazione ed il privato ha il diritto di chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto, chiedendo il risarcimento del danno. Al privato deve inoltre riconoscersi il diritto al risarcimento per il periodo dell’occupazione illegittima, durante il quale ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal terreno e ciò sino al momento della sua restituzione o della richiesta di risarcimento del danno, qualora abbia rinunciato al suo diritto di proprietà.

Il termine per chiedere il risarcimento del danno è di cinque anni, oltre i quali scatta la prescrizione del relativo diritto.

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