Contratti, deroga al foro competente per territorio; serve firma doppia

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Clausole vessatorie: la specifica approvazione per iscritto della clausola con la deroga al tribunale territorialmente competente deve essere separata ed autonoma rispetto a quella delle altre; solo così viene adeguatamente richiamata l’attenzione del contraente debole.

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“Per tutte le cause che deriveranno dall’interpretazione, esecuzione e applicazione del presente contratto sarà competente a decidere unicamente il foro di…”: ma stabilire una città diversa rispetto a quella prevista dalle norme generali del codice di procedura civile richiede una seconda sottoscrizione dell’altra parte, tale cioè che possa farle prendere consapevole visione della vessatorietà della clausola contrattuale.

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Si chiama “clausola vessatoria” ed è una previsione contrattuale che va contro gli interessi di chi “subisce” il contratto quando completamente redatto dall’altra parte; tutte le volte, cioè, che ad un soggetto si presenta un modulo già prestampato, senza dargli la possibilità di intervenire, modificare o contrattare il contenuto dell’accordo, allora la legge richiede che l’approvazione delle clausole più onerose debba essere espressa e specifica. Il che può avvenire in due modi: o firmando ad una ad una tali clausole, oppure richiamandole cumulativamente, in uno spazio apposito alla fine del contratto, dove le parti dovranno apporre una seconda firma (“seconda” rispetto a quella di approvazione del contratto generale).

La specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie deve essere separata ed autonoma rispetto a quella delle altre: solo in questo modo viene adeguatamente richiamata l’attenzione del contraente debole.

È però necessario che tale richiamo venga fatto solo alle clausole vessatorie e non anche alle altre, perché altrimenti si finirebbe per confondere la parte. Come infatti ha chiarito la

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Cassazione in una recente sentenza [1], il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata di esse (anche se apposta sotto la loro elencazione secondo il numero di ordine), è illegittimo. Risultato: la seconda sottoscrizione – condizione necessaria per l’efficacia delle clausole vessatorie – sarebbe come mai apposta.

Infatti, non è possibile ritenere che in tal caso sia garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa tra quelle richiamate.

La competenza territoriale

Le regole del codice di procedura civile sulla competenza del giudice stabiliscono che le cause vadano incardinate, in generale, presso il tribunale di residenza o domicilio del convenuto (se si tratta di società, dove questa ha sede legale). Se invece si tratta di cause che riguardano i diritti del consumatore, il foro è sempre quello di residenza di quest’ultimo, anche se, nella causa, assume la veste dell’attore. Solo in questa ipotesi, però, la norma di legge non può essere derogata dalle parti. Negli altri casi, invece, ben si può stabilire, con la firma del contratto, un foro differente, ma la previsione – come detto sopra – sarebbe una clausola vessatoria e richiederebbe sempre la doppia sottoscrizione.

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