Astensione per maternità: comunicazione tempestiva a datore e Inps

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Autore: Redazione

27 agosto 2015

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Congedo per maternità e congedo parentale: niente indennità alla lavoratrice madre che non comunica subito all’azienda e all’Istituto di Previdenza la facoltà di astenersi dal lavoro.

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Astensione facoltativa per maternità successiva al parto: non ha diritto all’indennità di maternità la donna che non comunica tempestivamente al datore di lavoro e all’Inps la propria astensione dal lavoro dovuta alla nascita del nuovo bambino. I chiarimenti provengono dalla giurisprudenza della Cassazione [1].

La durata dell’astensione facoltativa è fissata in generale in 10 mesi da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi 8 anni d’età del bambino.

Al fine di fruire del congedo parentale, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a

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preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni [2].

La lavoratrice che intende esercitare la facoltà di astenersi dal lavoro per il periodo post partum è tenuta a darne preventiva comunicazione al datore di lavoro e all’Istituto assicuratore interessato. Conseguentemente, l’indennità di maternità per l’astensione facoltativa non può essere riconosciuta per i periodi anteriori alla data di tale comunicazione.

CONGEDO DI MATERNITA: ASTENSIONE OBBLIGATORIA

Alla lavoratrice madre spetta l’astensione obbligatoria dal lavoro per periodi ben determinati.

Il periodo di

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congedo obbligatorio riguarda:

1) i due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai tre mesi esso successivi;

2) in alternativa, fino a un mese prima data presunta del parto e per i quattro mesi successivi alla data del parto.

La fruizione del congedo in tal modo, flessibile da 1 a 30 giorni, è condizionata alla presentazione di idonea certificazione medica dalla risulti l’assenza di rischio.

Il divieto di far lavorare la dipendente, inoltre, si protrae per tutto il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto il parto avvenga oltre tale data nonché durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

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Il periodo di astensione obbligatoria può altresì essere esteso in presenza di lavori potenzialmente nocivi per la salute della madre o del bambino, nel caso di gravi complicanze gravidanza o quando le condizioni ambientali possano comportare pregiudizio alla salute e la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

Trattamento economico

Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto – a carico dell’INPS – a un’indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità. Il trattamento è anticipato dal datore di lavoro che poi ne chiede il rimborso all’INPS; alcuni contratti collettivi prevedono un’integrazione a carico del datore di lavoro al raggiungimento del 100% della normale retribuzione. I periodi di congedo di

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maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie e sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.

Documentazione

Prima dell’inizio del periodo di divieto lavoro, le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all’istituto erogatore dell’indennità di maternità il certificato medico

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indicante la data presunta del parto. Nei trenta giorni successivi al parto, la lavoratrice deve presentare il certificato di nascita del figlio o la dichiarazione sostitutiva.

CONGEDO DI MATERNITÀ: ASTENSIONE FACOLTATIVA

Successivamente al congedo di maternità e paternità, anche in caso di adozione e affidamento, entrambi i genitori (in via alternativa) hanno diritto di astenersi dal lavoro per la cura del bambino fino al compimento dell’ottavo anno di età. La durata del congedo è la seguente:

– la madre ha diritto a fruire di un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi;

– il padre ha diritto a un periodo di congedo parentale, frazionato o continuativo, non superiore a 6 mesi;

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– se il padre fruisce dell’astensione facoltativa per un periodo continuativo non inferiore a 3 mesi, il congedo parentale si estende a una durata di 7 mesi;

– la somma dei due periodi è fissata in un massimo di 10 mesi, elevabili a 11 mesi qualora il padre usufruisca dell’astensione facoltativa per un periodo continuativo non inferiore a 3 mesi;

– nel caso sia presente un solo genitore, il diritto di astenersi dal lavoro compete per la fruizione del congedo compete per un massimo di 10 mesi.

In caso di parto gemellare o plurimo, ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato alnumero di mesi di congedo parentale previsti per ciascun figlio, quindi fino a 6 mesi per la madre, fino a 7 mesi per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 mesi per entrambi i genitori.

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Trattamento economico

Durante l’astensione facoltativa l’INPS paga un’indennità economica pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera. Il trattamento è anticipato dal datore di lavoro che poi ne chiede il rimborso all’INPS, che è il soggetto cui è fatto carico il costo e del trattamento. L’indennità spetta per i primi sei mesi e fino al compimento dei tre anni di vita del bambino senza condizioni di reddito; per i genitori adottivi e affidatari spetta fino ai sei anni di vita; fino ai tre anni successivi all’ingresso in famiglia ove l’adottato o l’affidato abbia un’età compresa tra i 6 e i 12 anni. L’indennità economica del 30% può essere erogata, a condizione che il reddito individuale del genitore interessato non sia superiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, fino al compimento dell’8° anno di età bambino, dopo che i genitori stessi abbiano già fruito di 6 mesi complessivi di astensione entro il 3° anno di età del bambino, oppure, dopo il compimento del 3° anno, per i periodi eventualmente ancora non fruiti.

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