Va tolto il nome del dipendente dal sito del datore di lavoro
Cancellazione dei dati con nome e cognome del collaboratore: il diritto alla privacy si estende anche a termine del rapporto di lavoro.
Il dipendente che si dimette o viene licenziato dal proprio posto di lavoro – sia che si tratti di azienda, che di studio professionale o di qualsiasi altra realtà lavorativa – ha diritto, dietro semplice richiesta, alla immediata cancellazione del suo nome e cognome dal sito del datore: questo perché il diritto alla privacy consente a chiunque, in qualsiasi momento, di revocare il consenso al trattamento dei dati. Lo ha chiarito la Cassazione con una sentenza di ieri [1].
Non si può neanche obbligare l’interessato a che la revoca avvenga, in concreto, con le identiche modalità con cui è stato dato il consenso. Ciò perché le modalità, con cui si può revocato il consenso, possono essere varie e anche diverse da quelle concretamente utilizzate per la manifestazione dello stesso consenso. L’importante è esprimere la volontà della persona in modo chiaro: la legge non richiede particolari formalità a tal fine e si può inoltrare la richiesta anche per il tramite di un incaricato, come, ad esempio, il proprio avvocato.