Testamento: chi è l’indegno da diseredare

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Autore: Redazione

03 settembre 2015

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Successione e indegnità: non è sufficiente l’influenza esercitata sul testatore, ma è necessario l’utilizzo di mezzi fraudolenti.

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Sebbene la legge preveda che alcuni parenti (detti legittimari) debbano sempre avere una fetta dell’eredità, qualunque siano le ultime volontà del defunto (si tratta, cioè, del coniuge, dei figli, dei genitori e, se ancora in vita, dei nonni), esiste però la possibilità di “diseredare” detti soggetti a condizione che siano ritenuti indegni. Ed è proprio sul concetto di indegnità che è giunta una recente sentenza della Corte di Appello di Lecce a fare chiarezza [1].

La legge, in generale, prevede tre ipotesi di indegnità [2]:

– il caso in cui l’erede abbia

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ucciso (o tentato di uccidere) colui della cui eredità si tratta (è il tipico esempio dell’uomo che tenta di ammazzare la moglie, per prendere l’assicurazione sulla vita o il suo ricco patrimonio);

– simile al precedente caso è quello di chi abbia suggerito e favorito il suicidio della persona, sempre che quest’ultima fosse in condizioni di particolare debolezza (ossia inferma di mente, minorenne o facente uso di sostanze alcoliche o stupefacenti);

– vi è poi l’ipotesi di chi abbia alterato il testamento già scritto oppure ne abbia addirittura creato uno, da sé, evidentemente è falso;

– in ultimo vi è il caso di chi, con dolo o violenza, abbia indotto il testatore a scrivere un testamento in suo favore.

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Proprio in merito a questo punto, sono intervenuti i giudici pugliesi chiarendo che per ottenere che una persona sia dichiarata indegna a ricevere l’eredità che il defunto gli ha lasciato con il suo testamento, non basta dimostrare l’influenza esercitata sul testatore attraverso consigli, sollecitazioni o promesse. È invece necessario provare che siano stati utilizzati mezzi fraudolenti per ingannare il testatore e fargli disporre dei suoi beni in modo differente da come costui avrebbe liberamente deciso. Il “dolo” richiesto dalla norma consiste proprio in questo: in una serie di astuzie (o eventualmente violenze fisiche) volte a modificare la volontà del testatore.

Secondo infatti la giurisprudenza della Cassazione

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[3], con riferimento al dolo, per affermarne la sussistenza non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore tramite sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse, ma è necessario il concorso di mezzi fraudolenti che, valutati in relazione all’età, alle condizioni psichiche e allo stato di salute del testatore, siano da ritenersi idonei ad ingannarlo e ad indurlo a disporre in modo difforme da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non fosse stato artificiosamente e subdolamente deviato. È stata, per esempio, reputata causa di indegnità la coartazione a rinnovare in forma pubblica un testamento olografo.

Dolo e violenza operano come causa di indegnità

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anche quando siano stati usati a vantaggio di terzi.

Viene in rilievo anche la violenza morale quando essa consiste nella coartazione psichica del testatore, in modo che questi manifesti una volontà diversa da quella effettiva.

Attenzione, per configurare lo stato di “indegno” è sempre necessaria prima una sentenza di un giudice a seguito dell’accertamento del fatto che integra quella determinata ipotesi di indegnità.

L’indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l’apertura della successione.

Colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della stessa, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.

Chi è incorso nell’indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente riabilitato con atto pubblico o con testamento. Tuttavia l’indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell’indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

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