Assegnazione diretta: come diventare proprietari del bene pignorato

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Creditore e debitore pignorato: la modifica contenuta nel DL 83/2014 convertito in legge n. 132/2015 sui tempi per presentare l’istanza di assegnazione dell’immobile pignorato.

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Sebbene lo scopo dell’esecuzione forzata sia quello di mettere in vendita – tramite un’asta pubblica – i beni pignorati di proprietà del debitore (procedura che viene di norma gestita dall’Istituto Vendite Giudiziarie), al creditore è anche concesso, eccezionalmente, di chiedere la cosiddetta assegnazione diretta dei beni pignorati: si tratta, cioè, di un’istanza, rivolta al giudice dell’esecuzione, con cui si chiede, al posto dei soldi derivanti dalla vendita forzata, il trasferimento diretto della proprietà del bene stesso.

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In questo modo, l’oggetto pignorato (sia esso un’auto, un gioiello, un quadro o qualsiasi altro bene il cui valore sia ben definito) non viene più messo all’asta, ma diventa di proprietà del creditore. Se tuttavia, vi è una differenza tra il valore del bene stesso e il pignoramento in atto, il creditore dovrà versare al debitore l’eventuale conguaglio. Per esempio, se il creditore agisce per un credito di 1.000 euro e l’ufficiale giudiziario ha pignorato un televisore valutato per 1.500 euro, la differenza tra i due valori (detratti gli interessi e le spese della procedura) deve tornare al debitore pignorato.

Spesso si dimentica che l’assegnazione diretta può essere presentata anche per beni immobili: la casa del debitore, un terreno, ecc. Così, tutte le volte in cui il creditore sia egli stesso interessato all’immobile pignorato del debitore oppure voglia evitare il rischio di estinzione della procedura per eccesso di ribassi (leggi: “Se non si vende all’asta, l’esecuzione termina”) può chiederne il trasferimento in proprietà.

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Con la recente riforma del processo [1], l’istanza di assegnazione diretta dei beni pignorati ha subito delle modifiche, nell’ottica di incentivarla e di renderne più facile l’ammissione.

In particolare, per le vendite disposte a partire dal 27 giugno 2015, ogni creditore può presentare al giudice dell’esecuzione un’istanza di assegnazione dei beni pignorati quando la vendita non ha luogo (spariscono quindi i riferimenti all’incanto e alla mancanza di offerte).

Il termine per presentare istanza di assegnazione è di 10 giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita.

Il creditore nell’istanza di assegnazione deve offrire il pagamento di una somma di denaro non inferiore a quella necessaria per le spese di esecuzione e per i crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente ed al prezzo, che per le vendite disposte a partire dal 27 giugno 2015, è quello base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata.

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