Inadempimento del contratto: risoluzione non sempre con diffida

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Autore: Redazione

10 settembre 2015

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Neanche la diffida ad adempiere comporta la risoluzione immediata del contratto se l’inadempimento non è grave e non si riferisce a una prestazione essenziale nell’economia dell’accordo.

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Quanti hanno sino ad oggi creduto che bastasse una semplice diffida ad adempiere [1] per ottenere, stante l’inadempimento della controparte, l’automatica risoluzione del contratto si sono sbagliati. A smentire questa linea di pensiero ci ha pensato ieri la Cassazione [2]. Ma facciamo un passo indietro e vediamo di cosa si tratta.

Non sempre è necessario chiamare il giudice per dirimere le controversie di natura civilistica: la legge consente delle forme di autotutela, come quella della cosiddetta

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diffida ad adempiere. Ne avevamo già parlato in “Cos’è la diffida ad adempiere”, ma è sempre meglio riportare le parole del codice civile [1] che, in questo caso, sono di una chiarezza magistrale.

Nel caso in cui una delle due parti di un contratto sia inadempiente, l’altra può inviarle una dichiarazione scritta, intimandole di eseguire la prestazione entro un termine congruo (in media non inferiore a 15 giorni, ma per determinate prestazioni di facile esecuzione può essere anche inferiore). La lettera (che può anche essere firmata dall’avvocato, purché munito di procura) deve contenere l’espresso avvertimento che, qualora in tale termine, non avvenga spontaneamente l’esecuzione della prestazione, il contratto si intenderà

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automaticamente risolto (ossia “sciolto”), senza bisogno di ricorre al giudice e ottenere una che produca tale effetto.

Ecco perché si parla di “risoluzione di diritto” (ossia automatica), per distinguerla da quella “giudiziale” operata, cioè, dal giudice, dopo una causa.

Ecco allora il chiarimento della Cassazione: per evitare che il creditore possa sfruttare strumentalmente questo escamotage (concessogli dalla legge) per svincolarsi dagli impegni contrattuali anche in caso di minimi e insignificanti inadempimenti della controparte (si pensi all’acquisto di un’automobile che presenta uno pneumatico di marca diversa dagli altri tre), è necessario comunque che l’inadempimento contestato sia grave alla luce della complessiva economia del contratto.

Quindi, qualora la controparte contesti la risoluzione automatica del contratto, il giudice dovrà valutare che l’inadempimento per il quale è stata inviata la diffida ad adempiere non sia di scarsa importanza. Deve inoltre verificare che l’inadempimento sia dovuto a una responsabilità del debitore e non a cause indipendenti alla sua sfera.

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