Intercettazioni ambientali tramite smartphone: rischio illegittimità

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Autore: Redazione

11 ottobre 2015

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Le intercettazioni di comunicazioni effettuate tramite l’utilizzo di un virus informatico che consente l’attivazione del microfono e della telecamera dello smartphone da remoto, richiedono un provvedimento motivato del giudice, ma bisogna rispettare la riservatezza.

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Intercettazioni ambientali tramite virus sullo smartphone a serio rischio di inutilizzabilità: stando, infatti, a una recente sentenza della Cassazione [1] tali forme di controllo a distanza non sarebbero rispettose della Costituzione perché consentirebbero di origliare le comunicazioni dell’indagato in qualsiasi luogo egli si trovi, mentre invece è necessario rispettare il provvedimento di autorizzazione del giudice che definisce, sin dall’inizio delle operazioni, i luoghi in cui solo può avvenire l’intercettazione. Ma procediamo con ordine.

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Sono ormai note alcune tecniche – inizialmente utilizzate dagli hackers e ora in dotazione delle forze di polizia – con cui, inserendo un virus in un telefono cellulare di un’altra persona, è possibile attivare a distanza tanto il microfono, per poter ascoltare le altrui conversazioni, tanto la telecamera, per poter riprendere le immagini e i luoghi in cui si trova il soggetto controllato.

Ebbene, si legge nella sentenza in commento che l’intercettazione telematica che permette la captazione delle conversazioni tra presenti mediante l’attivazione, tramite virus informatico, del microfono di un telefonino smartphone non è legittima perché consente la captazione di comunicazioni in qualsiasi luogo; essa cioè viola la

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Costituzione [2] laddove prevede l’inviolabilità di ogni forma di comunicazione che, pertanto, deve rimanere segreta, mentre ogni possibile limitazione può avvenire soltanto per atto motivato del giudice.

Dunque, l’intercettazione ambientale dovrebbe avvenire in luoghi ben circoscritti e individuati sin dall’inizio e non in qualunque luogo si trovi il soggetto. Di fatto, però, l’intercettazione tramite smartphone è tale da consentire la captazione del soggetto “sospetto” ovunque questi si trovi. La giurisprudenza peraltro sostiene che la variazione dei luoghi in cui deve svolgersi la captazione è ammessa solo se rientrante nelle specificità dell’ambiente oggetto dell’intercettazione originariamente autorizzata. Nel caso, invece, del

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virus nello smartphone, la tecnica consente la captazione di comunicazioni in qualunque luogo in cui si rechi il soggetto portando con sé l’apparecchio e ciò “non è giuridicamente ammissibile” in quanto il decreto autorizzativo del giudice deve individuare in modo specifico e preciso i luoghi in cui l’intercettazione delle comunicazioni tra presenti può espletarsi.

Quanto invece all’attivazione della telecamera dello smartphone, anche in questo caso la Cassazione non fa sconti: già le Sezioni Unite [3] avevano affermato infatti che l’effettuazione di videoriprese con tali modalità in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico, nell’ambito di un procedimento penale, rientrano nell’ambito dei limiti previsti dal codice di procedura penale [4]; per cui se le registrazioni vengono effettuate all’interno del domicilio del soggetto spiato, sono illecite e non possono essere utilizzate nel giudizio.

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