Art. 1189 codice civile: Pagamento al creditore apparente
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Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato (1) se prova di essere stato in buona fede (2).
Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell’indebito (3).
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