Art. 1199 codice civile: Diritto del debitore alla quietanza
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Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza (1) e farne annotazione (2) sul titolo (3), se questo non è restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.
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