Art. 1219 codice civile: Costituzione in mora

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Autore: Redazione

16 gennaio 2015

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto (1).

Non è necessaria la costituzione in mora (2):

1) quando il debito deriva da fatto illecito;

2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione (3);

3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (4). Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta (5).

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