Art. 1264 codice civile: Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto

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Autore: Redazione

16 gennaio 2015

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La cessione ha effetto (1) nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata (2).

Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione (3) (4).

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