Art. 1944 codice civile: Obbligazione del fideiussore

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Autore: Redazione

16 gennaio 2015

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito (1).

Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell’escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione (2).

Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.

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