Art. 1964 codice civile: Compensazione dei frutti con gli interessi

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Autore: Redazione

16 gennaio 2015

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Salva la disposizione dell’art. 1448, è valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell’immobile.

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