Art. 2280 codice civile: Pagamento dei debiti sociali
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I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali (1), finché non siano pagati i creditori della società (2) o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote (3) e, se occorre, le somme necessarie (4), nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente.
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