Art. 2295 codice civile: Atto costitutivo

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Autore: Redazione

16 gennaio 2015

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

L’atto costitutivo della società deve indicare:

1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci;

2) la ragione sociale;

3) i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società (1);

4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

5) l’oggetto sociale (2);

6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione (3);

7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;

8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite (4);

9) la durata della società (5).

------------------AGGIORNAMENTO (3)Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 ha disposto(con l'art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformita'dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e404 ultimo comma del Codice civile, nonche' il riferimento alla razzacontenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1,2518 n. 1, dello stesso Codice".

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