Art. 2501 codice civile: Forme di fusione
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La fusione (1) di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società (2), o mediante l’incorporazione (3) in una società di una o più altre.
La partecipazione alla fusione non è consentita (4) alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.
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