Art. 2674-bis codice civile: Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione
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Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva (1).
La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all’autorità giudiziaria (2).
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