Art. 2675 codice civile: Responsabilità del conservatore
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[Il conservatore è responsabile dei danni derivati:
1) dall’omissione, nei suoi registri, delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle relative annotazioni, come pure dagli errori incorsi in tali operazioni ;
2) dall’omissione, nei suoi certificati, delle trascrizioni, iscrizioni o annotazioni, come pure dagli errori incorsi nei medesimi, salvo che l’omissione o l’errore provenga da indicazioni insufficienti a lui non imputabili;
3) dalle cancellazioni indebitamente operate]
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GENNAIO 1983, N. 22
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