Art. 2697 codice civile: Onere della prova
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Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (1).
Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda (2).
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