Art. 273 codice civile: Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto
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L’azione (1) per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità [naturale] (2) può essere promossa, nell’interesse del minore (3), dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale (2) prevista dall’articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l’autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.
Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l’azione se egli ha compiuto l’età di quattordici (4) anni.
Per l’interdetto l’azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.
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