Art. 273 codice civile: Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto

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Autore: Redazione

16 gennaio 2015

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

L’azione (1) per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità [naturale] (2) può essere promossa, nell’interesse del minore (3), dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale (2) prevista dall’articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l’autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l’azione se egli ha compiuto l’età di quattordici (4) anni.

Per l’interdetto l’azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.

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