Art. 537 codice civile: Riserva a favore dei figli
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Salvo quanto disposto dall’articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota (1) dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.
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