Art. 696 codice civile: Devoluzione al sostituito
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L’eredità (1) si devolve al sostituito al momento della morte dell’istituito.
Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell’incapace muoiono (2) o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi (3) dell’incapace.
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