Art. 91 codice civile: Diversità di razza o di nazionalità
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[I matrimoni tra persone appartenenti a razze diverse sono soggetti alle limitazioni poste dalle leggi speciali.
Le leggi speciali determinano anche le condizioni che devono osservarsi per i matrimoni dei cittadini italiani con persone di nazionalità straniera. ]
IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
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