Art. 64 codice del consumo

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Autore: Redazione

08 marzo 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

((1. Qualora il professionista utilizza una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non è tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il professionista, fermo restando il diritto dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di applicare una tariffa per dette telefonate.)) (24)

AGGIORNAMENTO (24)

Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.

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