Art. 163 codice della strada: Convogli militari, cortei e simili
1. E’ vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.
2. E’ vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169.
COMMENTO
L’art. 163 C.d.S. disciplina come bisogna comportarsi quando la nostra circolazione incrocia quella di determinate attività di servizio pubblico, come il passaggio di forze di polizia a sirene spiegate, o manifestazioni di contenuto vario che soddisfano un interesse della collettività, come un corteo di protesta sociale, una processione a carattere religioso, una sfilata di truppe che percorre le vie cittadine. La norma distingue tra formazioni composte da veicoli (convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o dei mezzi di soccorso) e quelle composte da persone (colonne di truppe, scolari, cortei e processioni).
A chi si rivolge e cosa prevede l’art. 163 C.d.S.?
La norma in commento impone a tutti gli utenti della strada (automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, ecc.) il divieto di interrompere la marcia di convogli di veicoli militari, forze di polizia, mezzi di soccorso, nonché il divieto di inserirsi tra i suddetti convogli. Medesima condotta deve essere osservata nel caso di passaggio di colonne di truppe, scolari, cortei e processioni. Se ad esempio ti trovi immerso nel traffico cittadino non puoi comunque inserirti nel passaggio di una fila di auto dei Carabinieri sfruttando il diritto di precedenza agli stessi accordato, in prossimità di un incrocio devi sempre lasciar passare un convoglio militare anche se hai la destra libera, in presenza di una processione religiosa devi mantenere una velocità ridotta e non puoi accelerare per indurre i componenti a fermarsi e accostarsi per lasciarti passare, ecc. Riassumendo, per non incorrere nella violazione dell’art. 163 C.d.S. gli utenti della strada devono:
·astenersi dall’interrompere il passaggio di una formazione di veicoli o di persone;
·desistere dall’inserirsi tra i convogli di veicoli;
·procedere con velocità moderata;
·lasciare la precedenza in ambo le direzioni;
·rallentare e in caso fermarsi.
Come riconoscere la marcia di un convoglio di veicoli?
I convogli militari o di altro tipo (Arma dei Carabinieri, Esercito Italiano, Croce Rossa, Guardia di finanza ecc.) devono essere riconoscibili come un corpo unitario, pertanto i vari componenti devono avanzare a ranghi serrati, ovvero senza alcuna significativa distanza o interruzione, occupando lo spazio strettamente necessario della carreggiata, alla propria destra, al fine di recare il minor disturbo possibile alla viabilità. I convogli devono rispettare la distanza di sicurezza, nonché tutte le altre norme relative alle luci e alle segnalazioni visive; nel caso di convoglio composto da almeno dieci veicoli occorre che vengano segnalati inoltre l’inizio e la fine della colonna
Come riconoscere il passaggio di un corteo, una processione, una colonna di truppe o di scolari?
Le formazioni di persone, come ad esempio un corteo di protesta, una processione religiosa, una sfilata di truppe, una competizione atletica, devono essere parimenti riconoscibili dagli utenti della strada come un corpo unitario, pertanto anche i componenti di queste devono procedere a distanza ravvicinata e in maniera compatta. Per le colonne o gruppi di scolari è previsto l’obbligo di procedere sul marciapiede, laddove possibile, e il divieto di tenere il passo sui ponti. Nel caso di competizioni ciclistiche o atletiche, il provvedimento di autorizzazione della competizione può prevedere l’utilizzo dei cartelli di inizio e fine gara. Gli utenti della strada possono essere agevolati nel riconoscimento del passaggio di una formazione di persone di cui all’art. 163 C.d.S. anche da altri elementi distintivi, come ad esempio la presenza di un corteo di protesta può essere suggerito non soltanto dalla marcia unitaria di un elevato numero di persone, ma anche dall’utilizzo di cartelloni o altoparlanti.
Quali sono le sanzioni in caso di inosservanza?
Al conducente o al pedone che abbia interrotto la marcia di una formazione di persone o di veicoli, o che si sia illecitamente inserito nel passaggio di un convoglio militare, forze di polizia o mezzi di soccorso, è comminata una sanzione amministrativa di importo variabile tra 41 euro e 168 euro; non sono previste pene accessorie. Incorre nella violazione della norma dunque, ad esempio, quell’automobilista che, per procedere più velocemente, si inserisca tra una squadra di pompieri allertati per il verificarsi di un incendio, oppure un motociclista che, in prossimità di un incrocio, non lasci la dovuta precedenza a un convoglio militare.
Come si contesta una multa per la violazione dell’art. 163 C.d.S.?
Come abbiamo visto la norma sanziona la condotta di quel conducente o pedone che abbia interrotto o si sia illecitamente inserito nella marcia di un convoglio o abbia bloccato una formazione a piedi. La difesa in caso di sanzione potrebbe dunque basarsi sulla mancata comprensione della presenza di una formazione ex art. 163 C.d.S., poiché i componenti della stessa marciavano in maniera disomogenea e a distanza considerevole gli uni dagli altri, sulla mancata esposizione dei cartelli di segnalazione di inizio e fine colonna nel caso di convogli composti da almeno dieci veicoli, oppure si potrà ancora affermare che l’inserimento tra la marcia di mezzi di soccorso è stato determinato da una situazione di emergenza, come ad esempio la necessità di raggiungere il più vicino ospedale per un grave malessere del conducente o del trasportato. Il ricorso può essere rivolto al
GIURISPRUDENZA
In prossimità di un incrocio l’autoveicolo militare ha diritto di precedenza rispetto a un veicolo proveniente da destra solo se lo stesso fa parte di un convoglio militare come disposto dall’art. 163 C.d.S.: in tutti gli altri casi non può godere di alcuna particolare precedenza rispetto all’auto civile.
Cassazione, n. 1561/1998
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Il convoglio militare è costituito da più veicoli procedenti a ranghi serrati, e dunque a distanza ridotta, tanto da essere percepiti come una formazione unitaria, mentre se gli stessi veicoli procedono a notevole distanza gli uni dagli altri tanto da essere percepiti come unità separate, non può ricorrere la violazione prevista dall’art. 163 C.d.S.
Cassazione, n. 1122/1960
[1] art. 360 Regolamento di attuazione C.d.S.
[2] art. 82 c.p.c.